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20 Dicembre 2024

Garanzia definitiva negli appalti sotto-soglia: le novità dello schema di Correttivo

Garanzia definitiva negli appalti sotto-soglia: le novità dello schema di Correttivo

Lo Schema di Decreto Legislativo recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (c.d. Decreto Correttivo al Codice Appalti), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 ottobre, interviene anche sulla disciplina della garanzia definitiva negli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

In particolare, l’art. 14 dello Schema di Correttivo introduce le seguenti modifiche all’art. 53 del Codice:

  1. al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tali, ipotesi, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia per la rata di saldo”;
  2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’ articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2”.

Con la modifica di cui alla lett. a), il legislatore estende la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva in relazione anche alla rata del saldo nei contratti sotto-soglia.

L’intervento più significativo, però, riguarda l’introduzione del nuovo comma 4-bis in cui si esclude espressamente l’applicazione della disciplina delle riduzioni e aumenti previsti invece per i contratti sopra-soglia, confermando quanto già scritto nel Parere MIT n. 2174 del 26/02/2024.

Nel parere citato, infatti, il Ministero chiariva la non applicazione agli affidamenti sotto-soglia delle riduzioni previste all’art. 106 c. 8 e degli aumenti di cui all’art. 117 c. 2 del Codice, ciò in ragione dell’intento di semplificazione nell’esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, espressamente perseguito dal legislatore con la disciplina di cui agli artt. 50 e ss, come ribadito altresì nella Relazione Illustrativa al Codice.

Pertanto, se confermata la modifica prevista dallo Schema di Correttivo, la disciplina delle garanzie per affidamenti sotto-soglia risulterebbe la seguente:

  • la garanzia provvisoria non è richiesta, salvo che nelle procedure negoziate ricorrano particolari esigenze in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura;
  • la garanzia definitiva può non essere richiesta dalla stazione appaltante in casi debitamente motivati. Se richiesta, è stabilità nella misura fissa del 5% dell’importo contrattuale e non trovano applicazione le riduzioni di cui all’art. 106 c. 8 e neppure gli aumenti di cui all’art. 117 c. 2, previsti solo per gli affidamenti sopra-soglia.

Sul punto, il Consiglio di Stato nel Parere sullo “Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”  ha espresso il proprio consenso alla modifica, definendola come un’ulteriore conferma, a livello sistematico, della diversità di regime giuridico tra i contratti sotto-soglia e quelli sopra-soglia, che non ammette commistioni con riferimento alla necessità di richiedere o meno le due garanzie, nonché alla misura delle stesse.

Si attende quindi la pubblicazione del Decreto Correttivo.

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