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07 Novembre 2025
Modifica del CCNL e divieto di modifica dell’offerta:T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I

Con sentenza n. 1449 del 3 novembre 2025, il T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente contro l’aggiudicazione in favore di una società per l’appalto relativo al servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata.
La ricorrente lamentava che, nel corso del sub-procedimento di verifica di equivalenza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), l’aggiudicataria avesse modificato l’offerta, dichiarando di applicare il contratto “Utilitalia – Igiene Ambientale” (indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare) in luogo del CCNL “Commercio/Metalmeccanico” originariamente dichiarato in gara.
Tale modifica, secondo la ricorrente, aveva comportato anche una rilevante variazione del costo della manodopera dichiarato ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023.
Il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze.
Nella motivazione si legge che: “Deve, in primo luogo, rilevarsi come l’individuazione del contratto collettivo attenga ad un elemento essenziale dell’offerta, trattandosi di indicazione necessaria in base al disposto degli artt. 11 e 41 del d.lgs. 36/2023 ed idonea, altresì, ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, in quanto è del tutto evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta”.
Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2605/2025, il TAR ha ribadito che la modifica del CCNL applicato “non può essere ritenuta neutrale rispetto al divieto di modifica dell’offerta dovendosene invece valutare l’impatto complessivo su quanto originariamente prospettato all’amministrazione al momento della partecipazione alla gara”.
Il Collegio ha altresì evidenziato che la giurisprudenza citata dalle difese (Cons. Stato, Sez. III, n. 5822/2025 e Sez. V, n. 453/2024), che ammette la sostituzione del CCNL in caso di rinnovo fisiologico del contratto, “non risulta pertinente per il caso di specie”, trattandosi invece di una scelta volontaria dell’operatore economico intervenuta in corso di gara.
Inoltre, la società aggiudicataria non si era limitata a modificare il CCNL, ma aveva anche variato i costi della manodopera. Il TAR osserva che: “L’illegittima modificazione dell’offerta deriva anche dalle dichiarazioni rese con riferimento alla quantificazione dei costi della manodopera, avendo la OMISS ha indicato detti costi in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto proposto in sede di gara”.
Sul punto, il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui:
“La modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti…” (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406).
Particolarmente significativa è la constatazione che, pur restando invariato l’importo complessivo dell’offerta, la modifica ha “sensibilmente alterato l’originaria prospettazione della stessa”, poiché la nuova quantificazione dei costi del personale — € 16.753,59 a fronte dei € 210.000 iniziali — non poteva qualificarsi come “mera correzione di un errore di calcolo”, ma integrava una vera e propria nuova offerta.
In conclusione, il TAR ha affermato che:
“Le modifiche intervenute non afferiscono né a sopravvenienze di fatto o di diritto, né sono state fornite per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo”, sicché le stesse si pongono “al di fuori dei limiti entro i quali la giurisprudenza ritiene ammissibile la modifica o l’integrazione di quanto originariamente dichiarato”.
Richiamando, infine, i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea, il TAR ha ribadito che: “Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale” (CGUE, Sez. VIII, 7 settembre 2016, n. 549).
Per tali ragioni, il Collegio ha disposto l’annullamento del verbale di verifica di equivalenza dell’8 agosto 2025 e della determinazione di aggiudicazione n. 17/2025, dichiarando che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
Poiché il contratto non risultava ancora stipulato, il TAR ha altresì ordinato l’affidamento dell’appalto alla ricorrente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
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