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07 Marzo 2025
L’affidamento diretto di più incarichi di servizi di ingegneria e architettura sullo stesso progetto è frazionamento artificioso
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito del proprio esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici, si contrappone all’operato del Comune di Sorrento con istruttoria n. 4283/2024.
Secondo l’ANAC la stazione appaltante avrebbe frazionato artificiosamente in più affidamenti diretti di incarichi di progettazione afferenti al PFTE (Piano di Fattibilità tecnica ed economica), qualora il servizio sarebbe dovuto essere considerato unitario.
Dall’analisi documentale dell’ANAC emerge che il Comune abbia conferito i seguenti incarichi per la progettazione del PFTE relativo ai lavori di riqualificazione e adeguamento dello “Stadio Italia”:
- Elaborazione del PFTE per un importo di euro 135.000 per onorari oltre accessori;
- Servizio di ingegneria per le prestazioni strutturali e geotecniche di supporto all’elaborazione del PFTE per un importo di euro 114.336,14 per onorari oltre accessori;
- Servizio di ingegneria per le prestazioni specialistiche di antincendio e sicurezza di supporto all’elaborazione del PFTE, per un importo di euro 91.274,97 per onorari oltre accessori.
Il Comune sosteneva, a propria difesa che, in ordine alle motivazioni che avevano indotto l’Ente a conferire più incarichi per la predetta progettazione, vi sia stata la “particolare specialità delle materie oggetto di affidamento e nella ontologica diversità delle stesse”, evidenziando che “le relazioni specialistiche, non solo sono diverse tra loro, ma sono diverse anche rispetto alla progettazione architettonica”.
Fatta tale premessa, occorre tuttavia considerare l’articolo 14 del d.lgs. 36/2023 il quale sancisce che “La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Sul divieto di frazionamento artificioso dell’appalto l’ANAC, proprio sui servizi di ingegneria e architettura, si era espressa con un comunicato del 10 luglio 2024, evidenziando che “le stazioni appaltanti, al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento, sono tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all’art. 37 del nuovo codice – all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria”.
Sul caso specifico, ANAC contesta al comune che gli oggetti degli affidamenti conferiti ai professionisti incaricati sono stati prestazioni progettuali afferenti sia alla parte impiantistica, sia all’edilizia, nonché alle strutture, richiedendosi pertanto il concorso di più professionisti nell’ambito dello stesso settore e delle stesse categorie di progettazione, non coerentemente con la necessità di assicurare una visione unitaria dell’impostazione progettuale. Inoltre, l’ANAC osserva che alcune prestazioni, come la redazione dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto fossero ripetute in due diversi incarichi, con possibile duplicazione dei costi e rischio di incongruenze.
Pertanto il Comune avrebbe dovuto bandire un’unica procedura di gara considerando i vari servizi da espletare che avrebbero portato ad un unico operatore economico, eventualmente in raggruppamento ad erogare “unitariamente” il servizio.
In definitiva, il Comune di Sorrento non è stato coerente con il “principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista”, principio espresso dall’Autorità già nelle prime Linee guida n. 1 ANAC, in vigenza del D.lgs. 50/2016.
Nello specifico caso si configura quindi frazionamento artificioso degli appalti in quanto, in linea generale, “L’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata”.
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