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02 Maggio 2025

La Disciplina dei Servizi Legali alla luce della Sentenza del Consiglio Di Stato, Sez. V, 02.04.2025 N. 2776

La Disciplina dei Servizi Legali alla luce della Sentenza del Consiglio Di Stato, Sez. V, 02.04.2025 N. 2776

La sentenza in oggetto trae origine dall’ impugnazione della deliberazione ANAC n. 907 del 2018, da parte del Consiglio Nazionale Forense.

La suindicata delibera sanciva che per i servizi legali offerti in favore di pubbliche amministrazioni, occorreva esperire una preventiva procedura comparativa; comunicare il CIG e pagare il contributo ANAC.

Il Consiglio Nazionale Forense impugnava altresì il Comunicato ANAC del 25 ottobre 2019 e la Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023.

Il TAR Lazio dichiarava l’improcedibilità del ricorso con riferimento all’utilizzo della procedura comparativa; evidenziando la venuta meno dell’obbligo di gara, stante il “superamento” delle Linee Guida dell’Autorità.

Il TAR rigettava gli ulteriori punti, rilevando che gli obblighi di comunicazione del CIG e versamento contributo ANAC permanevano anche per i “contratti esclusi” quali i servizi legali.

Orbene il Consiglio Nazionale Forense proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: l’erronea applicazione della comunicazione CIG anche ai patrocini legali che, in quanto contratti di prestazione d’opera, sarebbero “estranei” alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

Nella sentenza oggetto di analisi, i giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto evidenziato che la categoria dei contratti “estranei” non esiste, essendo contemplata dal codice soltanto quella dei contratti “esclusi” cioè gli appalti pubblici, tra cui anche i servizi legali, che ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, sono sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica e dunque dagli affidamenti attraverso procedure di gara.

Se da un lato la Stazione Appaltante non deve scegliere il relativo contraente tramite una gara, dall’altro deve comunque rispettare procedure che determinano la scelta del professionista rispettando i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza.

Da qui è invalsa, ad esempio, la tendenza a ricorrere agli interpelli affinché gli interessati manifestino la propria disponibilità; nonché la prassi di istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei, rispettando il principio di rotazione.

Inoltre, è utile evidenziare che questa strutturazione dei servizi legali è stata possibile anche in forza della legislazione comunitaria che ricomprende nell’unica nozione di appalto pubblico di servizio legale, sia la difesa in giudizio sia l’attività di consulenza legale, ricomprendendovi dunque anche i negozi qualificabili come contratto d’opera o contratto d’opera intellettuale.

La natura pubblica dei contratti aventi ad oggetto i servizi legali (anche i patrocini legali occasionali) è desumibile in vari punti del Codice: sia dalla lettura degli artt. 2 e 3 dell’Allegato I.1; sia dell’art. 56 che, al primo periodo del primo comma, qualifica espressamente alla stregua di “appalti pubblici” anche i “servizi legali”. E ciò  proprio in virtù della più generale nozione comunitaria di “appalto pubblico di servizi legali”.

Quanto al ruolo dell’ANAC con riguardo a tali servizi, l’art.. 222, comma 3 prevede che “l’ANAC … vigila sui contratti pubblici … nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice”.

Tale ricostruzione normativa ha dunque determinato il rigetto dell’appello oggetto di analisi.

Più nello specifico, con riferimento alla doglianza relativa all’obbligo di “tracciabilità dei flussi finanziari”  è evidente che questa debba riguardare anche i servizi legali ed è ritenuta a fortiori necessaria, soprattutto nei casi in cui non ci sia stato un confronto competitivo.

Per quanto concerne invece l’obbligo di comunicazione del CIG, dato che i “servizi legali” possono essere equiparati agli “appalti pubblici”, anche se non sono sottoposti alle regole di evidenza pubblica, anche essi devono essere soggetti alla suddetta comunicazione CIG.

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