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09 Maggio 2025

Valutazione di proposte di Finanza di Progetto: l’Amministrazione deve essere qualificata?

Valutazione di proposte di Finanza di Progetto: l’Amministrazione deve essere qualificata?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, con sentenza n. 147 del 16/04/2025, si pronuncia sulla possibilità per l’amministrazione di valutare proposte di finanza di progetto anche in assenza di qualificazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023.

La ricorrente impugna, invocandone l’annullamento, tutti gli atti e provvedimenti relativi all’approvazione da parte del Comune di Sacile della proposta di finanza di progetto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione presentata da Hera Luce s.r.l. e alla nomina della stessa quale Promotrice, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. 36/2023, nonché all’inserimento del progetto di fattibilità approvato tra gli strumenti di programmazione.

In particolare, la ricorrente lamenta la mancata qualificazione come stazione appaltante in capo al Comune e, conseguentemente, l’illegittimità dei provvedimenti dallo stesso adottati. Secondo il ricorrente, infatti, la valutazione delle proposte di project financing e la determinazione sul se e quale di esse approvare e porre a base di gara atterrebbe alla fase di “progettazione tecnico-amministrativa” della procedura di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e richiederebbe, dunque, il possesso della qualificazione di cui all’art. 174, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e delle norme ivi richiamate (art. 62, comma 18, art.63, allegato II.4).

 

Il ricorso viene respinto per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, i giudici precisano che la procedura che qui viene in rilievo – pur essendo stata caratterizzata dal confronto comparativo tra le proposte di PPP pervenute – non è qualificabile come “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture” e che in nessun caso al Comune possa essere riconosciuta in questa fase la veste di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Infatti, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, la prima fase della procedura di cui all’art. 193 D.Lgs. n. 36/2023, che si conclude con l’approvazione del progetto di fattibilità e il suo successivo inserimento tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente, non può essere annoverata tra le procedure di affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13dicembre 2023, n. 10758 e n. 9298/2023 cit.).

Ciò premesso, secondo il Collegio, l’art. 174, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 impone la qualificazione ai sensi dell’art. 63 in capo agli enti concedenti unicamente per la stipula dei contratti di PPP, ma non per la preliminare fase di valutazione delle proposte di finanza di progetto.

L’art. 63, comma 5, infatti, laddove stabilisce che la qualificazione riguarda, tra le altre, “la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure” (lett.a), premette che la stessa ha “ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro”, che è cosa ben diversa dalla valutazione ed approvazione di un progetto di fattibilità (art. 193, comma 2), cui, solo una volta inserito tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente, può far seguito l’avvio della gara.

Inoltre, l’art. 62, comma 18, richiede la qualificazione per i livelli di cui all’art. 63, comma 2, lettere b) e c) ai fini dell’esercizio delle attività di “progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti di partenariato-pubblico-privato” ovvero per la progettazione tecnico-amministrativa della procedura di affidamento e non, invece, per l’attività che connota la fase preliminare di individuazione della proposta che persegue l’interesse pubblico.

In conclusione, è possibile affermare che le disposizioni in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la “progettazione delle procedure di gara”, non attengono alla fase di valutazione e approvazione di proposte di finanza di progetto, che è notoriamente preliminare a quella successiva – ma comunque non scontata – di affidamento.

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