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19 Giugno 2026
Offerte anomale nelle gare sopra soglia: la soglia matematica apre al contraddittorio

Nelle procedure di gara, la verifica dell’anomalia è uno dei passaggi in cui si misura davvero la qualità della decisione amministrativa. Il ribasso può essere indice di efficienza, organizzazione e capacità industriale; allo stesso tempo può far emergere il rischio di un’offerta costruita su presupposti economici fragili. Il punto di equilibrio sta proprio qui: evitare automatismi eccessivi e, al tempo stesso, garantire che l’affidamento sia sostenibile per tutta la durata del contratto.
Su questo equilibrio interviene la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3167/2026, relativa a una procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento di un accordo quadro pluriennale avente ad oggetto la fornitura a noleggio, la posa e lo smontaggio di monoblocchi prefabbricati destinati alla stagione sportiva e al Gran Premio d’Italia di Formula 1 per le edizioni 2026-2029. La gara era impostata con il criterio del minor prezzo e il disciplinare richiamava il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 36/2023 per il calcolo della soglia di anomalia.
Il nodo nasceva da una clausola della lex specialis che prevedeva l’esclusione automatica di tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia. Applicando tale previsione, la stazione appaltante aveva escluso l’operatore ricorrente, il cui ribasso era risultato superiore alla soglia calcolata, senza attivare un confronto procedimentale e senza richiedere spiegazioni sulla sostenibilità dell’offerta.
La questione posta al TAR era quindi molto concreta: nelle gare sopra soglia europea, il superamento della soglia matematica può condurre direttamente all’esclusione oppure deve aprire la verifica in contraddittorio prevista dall’art. 110 del Codice?
Il Collegio riconduce la risposta al coordinamento tra art. 54 e art. 110 del d.lgs. 36/2023. L’art. 54 disciplina l’esclusione automatica delle offerte anomale in un perimetro specifico, collegato alle procedure sotto soglia e alle condizioni indicate dalla norma. Nelle gare sopra soglia, invece, il baricentro si sposta sull’art. 110: l’amministrazione è chiamata a valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta, previa richiesta di spiegazioni all’operatore economico.
In questa prospettiva, la soglia di anomalia conserva un ruolo importante, ma cambia funzione. Non è il punto finale della valutazione, bensì il segnale che rende necessario un approfondimento. Il dato matematico consente di individuare le offerte che meritano attenzione; la decisione finale richiede invece un’istruttoria effettiva, capace di misurare l’offerta rispetto ai costi, all’organizzazione aziendale, alle economie prospettate e alle modalità concrete di esecuzione.
La pronuncia valorizza così il contraddittorio come presidio sostanziale. La richiesta di giustificazioni consente all’impresa di spiegare il proprio ribasso e consente alla stazione appaltante di assumere una decisione più solida, tracciabile e difendibile. In altri termini, il contraddittorio non rallenta la procedura: la qualifica. Ed è proprio nelle gare sopra soglia, caratterizzate da maggiore rilevanza economica e da un più intenso presidio concorrenziale, che questa funzione assume particolare rilievo.
Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda la qualificazione della clausola di gara. Il TAR riconduce la previsione espulsiva alla categoria dell’annullabilità per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21-octies della legge 241/1990, escludendo l’applicazione della nullità testuale di cui all’art. 10, comma 2, del Codice, riferita alle cause di esclusione attinenti ai requisiti generali. Il dato è rilevante sul piano pratico: la clausola illegittima continua a produrre effetti fino alla sua rimozione in autotutela o all’annullamento giurisdizionale.
Questo approccio non riduce il controllo pubblico sull’affidabilità dell’offerta. Al contrario, lo rende più efficace: l’amministrazione conserva il potere di escludere l’offerta che, all’esito delle spiegazioni, risulti nel complesso inaffidabile; ciò che viene meno è il passaggio immediato dall’indice numerico all’effetto espulsivo, quando la procedura è collocata sopra la soglia europea.
La distinzione è particolarmente utile nella redazione della lex specialis. Una clausola costruita per accelerare la procedura può produrre l’effetto opposto, aprendo un contenzioso sulla stessa regola di gara. Per questo, l’indicazione del metodo di calcolo della soglia deve essere accompagnata dalla corretta disciplina degli effetti: nelle gare sopra soglia, la soglia segnala l’anomalia; l’esclusione segue solo alla valutazione sostanziale dell’offerta.
Da qui discendono indicazioni operative chiare. Per le stazioni appaltanti, la verifica degli atti di gara deve essere particolarmente attenta quando si importano formule, metodi o clausole pensate per contesti diversi. Il richiamo al Metodo A può essere utile per individuare una soglia, ma nelle procedure sopra soglia tale soglia deve essere coordinata con la verifica di anomalia ex art. 110. Per gli operatori economici, invece, la pronuncia conferma l’importanza di una documentazione economica solida: il ribasso va sostenuto con elementi organizzativi, tecnici e contabili coerenti, pronti a essere rappresentati nel contraddittorio.
In conclusione, la sentenza conferma un principio di metodo: nelle gare sopra soglia la soglia matematica apre la verifica, mentre la sostenibilità dell’offerta si accerta attraverso istruttoria e motivazione.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullando l’esclusione e disponendo la riammissione dell’operatore alla gara per l’avvio della verifica in contraddittorio ai sensi dell’art. 110. La lezione è semplice: quando la gara supera la dimensione dell’automatismo, la qualità dell’affidamento passa dal confronto.
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