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10 Febbraio 2023
La valutazione dei criteri: la discrezionalità della stazione appaltante
Criteri tabellari “graduati” o “automatici”.
La quinta sezione del Consiglio di Stato, lo scorso 5 gennaio, con la Sentenza n. 211 si è espressa circa l’ampiezza della discrezionalità appartenente alla stazione appaltante riguardo la scelta del numero e della tipologia dei criteri valutativi delle offerte ricevute.
Nel caso oggetto della pronuncia, la ricorrente aveva lamentato la mancanza di un effettivo apprezzamento delle qualità tecniche delle offerte di gara a causa della presenza di un numero elevato di criteri sub-valutativi appartenenti alla c.d. categoria on/off.
Tali criteri non richiedono nessun tipo di valutazione approfondita ma assegnano un punteggio determinato in via automatica per la sola presenza di un requisito richiesto nel bando di gara.
La Corte, pur conformandosi alla definizione offerta della ricorrente con riguardo i criteri on/off, non ha potuto fare a meno di ribadire come tale scelta ricada nella piena discrezionalità della stazione appaltante non solo in ordine ai criteri da inserire nel bando di gara, ma anche riguardo alla tipologia dei criteri.
Analizzando la sentenza, si evince come la Corte, confermi che l’assegnazione automatica di un punteggio di tipo tabellare ON/OFF sia in grado di garantire un “effettivo confronto concorrenziale sugli elementi qualitativi del servizio”.
Questa tipologia di criteri tabellari, a cui è inoltre associata una “gradualità” nell’attribuzione automatica del punteggio, ovvero in grado di garantire un punteggio crescente in base al miglioramento graduale delle prestazioni offerte garantisce alla commissione un chiaro e pieno apprezzamento dei requisiti tecnici delle offerte presentate.
Per tale ragione è stata confermata da parte della Corte la non violazione dell’art. 95, co.10 bis del Codice dei Contratti.
La ricorrente ha poi evidenziato come un’altra possibile violazione potrebbe essere riscontrata nel fatto che, un’offerta tecnica essenzialmente composta da criteri tabellari, anche se graduati, rischia di determinare offerte tecniche appiattite sui valori massimi, con la conseguente aggiudicazione della procedura solo sulla componente economica, di fatto snaturando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Anche in tale circostanza la Corte ha ritenuto di non dover riscontrare alcuna violazione della stazione appaltante, in quanto la circostanza in cui due o più offerte possano ricevere un punteggio uguale al termine dell’analisi dei criteri tecnici, non è un’ipotesi di illegittimità, in quanto è uno scenario che potrebbe verificarsi anche in caso di offerte tecniche valutate esclusivamente con criteri di tipo “discrezionale”.
In conclusione, si ribadisce quindi come, la via scelta dalla stazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, compresa anche la tipologia di criteri di valutazione delle offerte, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico. Come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili.
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