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16 Maggio 2025

Gli affidamenti diretti devono rispettare il principio di rotazione anche se si indice una indagine preliminare di mercato, nuova sentenza del TAR Campania

Gli affidamenti diretti devono rispettare il principio di rotazione anche se si indice una indagine preliminare di mercato, nuova sentenza del TAR Campania

La sentenza Tar Campania sez I, n. 03671/2025 dell’8/05/2025 riguarda una controversia amministrativa relativa ad un affidamento diretto di un servizio di advisory (supporto tecnico) per i servizi assicurativi per le aziende sanitarie della Regione Campania.

La ricorrente ha contestato la violazione del principio di rotazione previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, sostenendo che l’affidataria, già contraente uscente per un appalto simile (servizi di Risk Assessment) commissionato dalla Regione Campania, non avrebbe potuto ricevere il nuovo affidamento per il servizio di advisory da parte della stazione appaltante (Soresa S.p.A.).

La ricorrente contesta infatti che i due affidamenti rientrino nel medesimo settore merceologico e che quindi, secondo quanto previsto dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è vietato l’affidamento al contraente uscente.

La stazione appaltante ha replicato sostenendo che il principio di rotazione non si applicherebbe poiché la procedura è stata preceduta da un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici del settore, e non limitato a specifici soggetti.

Il Collegio ha però ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando che il principio di rotazione si applica agli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, anche se preceduti da indagini di mercato, e che l’oggetto del precedente affidamento e di quello attuale, sebbene formalmente distinti, appartengono comunque al medesimo settore merceologico (servizi assicurativi). Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’affidataria in quanto contraente uscente.

Secondo il TAR, infatti, la deroga al principio di rotazione è espressamente prevista solo per le procedure negoziate senza bando, di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 36/2023. Al contrario, nel caso in esame, l’affidamento diretto è stato disposto ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, che non contempla alcuna deroga al principio di rotazione.

Il TAR Campania chiarisce che la previa indagine di mercato, effettuata dalla stazione appaltante mediante avviso (in questo caso pubblicato sul portale MEPA), non è sufficiente a configurare un procedimento assimilabile a una procedura aperta o negoziata in grado di superare il divieto di affidamento al contraente uscente.

Infatti, l’indagine di mercato rappresenta un mero strumento conoscitivo per raccogliere proposte e non una procedura comparativa che garantisca parità di trattamento e trasparenza tra gli operatori economici.

Di conseguenza, anche in presenza di una fase di raccolta di proposte tramite MEPA, il principio di rotazione mantiene la sua efficacia precettiva, vietando l’affidamento diretto al precedente affidatario per servizi afferenti al medesimo settore merceologico. Nel caso di specie, il TAR ha rilevato la sostanziale sovrapponibilità tra l’affidamento pregresso e quello successivo, evidenziando che entrambi rientravano nel medesimo settore dei servizi assicurativi, circostanza che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a escludere il contraente uscente dalla selezione.

Questa sentenza, nuova nel suo genere, stravolge in parte l’attuale modus operandi di alcune stazioni appaltanti, che utilizzano l’indagine di mercato anche per gli affidamenti diretti. Dalla sentenza è chiaro che tale strumento può derogare al principio di rotazione solo nel caso in cui, successivamente, la stazione appaltante indica una procedura negoziata ai sensi del codice e non un semplice confronto di preventivi.

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