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16 Febbraio 2022
Limite temporale di rilevanza dei gravi illeciti professionali
ART. 80 D.LGS. N. 50/2016
Limite temporale di rilevanza dei gravi illeciti professionali. In primo grado il TAR respingeva il ricorso dell’aggiudicatario escluso, ritenendo che l’omessa dichiarazione da parte sua di una condanna alla reclusione di 2 anni ed 8 mesi per il reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p., disposta con sentenza non passata in giudicato a carico di un soggetto che aveva ricoperto il ruolo di socio di maggioranza (anche se cessato dal ruolo nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara) costituisse causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del Codice dei contratti pubblici.
Né, secondo il giudice di prime cure, assumerebbe rilevanza l’epoca in cui la condanna è intervenuta, considerato che in base ad un determinato orientamento del Consiglio di Stato il fatto andava comunque dichiarato in sede di partecipazione alla gara, a prescindere dal limite temporale dei tre anni dal fatto o dalla sentenza.
La società soccombente proponeva appello.
I giudici di secondo grado chiariscono che: “è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), cit., che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara”. Tale conclusione è dettata dall’attuazione del principio generale di proporzionalità secondo il quale un onere dichiarativo oltre un determinato periodo di tempo non sarebbe più indice di affidabilità professionale dell’operatore economico.
Oltretutto, l’art. 80, comma 5, lett. c), cit., non prevede un generale limite temporale oltre il quale gli oneri dichiarativi non assumono rilevanza. Difatti, gli unici riferimenti alla durata dell’effetto giuridico impeditivo della partecipazione alle procedure di gara sono contenuti nell’art. 80, comma 10 (ricollegato alla sentenza di condanna definitiva, per l’ipotesi in cui la sentenza non fissasse la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare o non fosse intervenuta la riabilitazione) e comma 10-bis, il quale – al secondo periodo, per quel che rileva nel caso di specie – prevede che “nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”.
Il Consiglio di Stato risolve la questione alla luce norma di cui all’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale prevede, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (tra cui rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali , sia quella delle false dichiarazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione) non possa essere superiore a “tre anni dalla data del fatto in questione“.
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