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22 Novembre 2024

Le concessioni balneari tra proroghe e appalti – terza parte

Le concessioni balneari tra proroghe e appalti – terza parte

Il presente articolo rappresenta la conclusione della disamina riguardante le nuove norme in tema di Concessioni Balneari introdotte dal Governo Italiano con il Decreto Legge n. 131/2024 del 16 settembre 2024, già composta da una prima ed una seconda parte. Gli argomenti trattati a conclusione del ciclo di articoli riguardano:

  • Indennizzo ai concessionari uscenti;
  • Polemiche generate dal Decreto Legge;
  • Emendamenti e conversione in Legge.

Così come per i project financing ad iniziativa privata che prevedono un rimborso al proponente la normativa introdotta dal D.L. n. 131/2024 sancisce che le Amministrazioni Appaltanti debbano prevedere un indennizzo a favore del concessionario uscente nei bandi di gara per i rinnovi delle Concessioni Balneari, in caso di ricezione di domande in concorrenza agli stessi.

L’indennizzo dovrà essere determinato “equamente” al fine di rimborsare gli investimenti effettuati dai concessionari nel corso delle – talvolta decennali – gestioni degli stabilimenti. Le linee guida prevedono a tale proposito che gli indennizzi dovranno essere determinati in funzione dell’ammortamento residuo degli investimenti realizzati all’equa retribuzione degli investimenti effettuati (invece del valore aziendale richiesto dai concessionari uscenti). Gli importi dovranno essere determinati tramite perizia giurata presentata dal concessionario uscente, commissionata dallo stesso ad un professionista abilitato come perito.

Agli Enti Concedenti spetterà invece la verifica della terzietà del perito stesso

Viene inoltre specificato come i contributi pubblici ricevuti durante la concessione dovranno essere esclusi dalla determinazione degli indennizzi.

In questo caso la polemica intorno alla norma volge intorno al soggetto incaricato del pagamento dell’indennizzo.

Il Decreto prevede infatti che, in caso di sconfitta in gara del concessionario uscente, l’indennizzo sarà a carico dell’aggiudicatario della nuova concessione. Questi costi, che andrebbero ad aggiungersi al costo dell’aggiudicazione della gara, potrebbero diventare talmente gravosi da scoraggiare la partecipazione di eventuali concorrenti, che dovrebbero inoltre confrontarsi con un partecipante già avvantaggiato dai criteri di aggiudicazione previsti dal Decreto (esaminati nella seconda parte di questo ciclo di articoli).

I principi di concorrenza previsti dall’evidenza pubblica delle gare potrebbero essere già minati in partenza.

Alla luce del nuovo quadro normativo, forte è stata la polemica da parte di Federconsumatori, che si pone in totale antitesi ai principi contenuti nel Decreto n. 131/2024, denunciando la mancata tutela dei diritti dei cittadini, che, a dire dell’associazione, non vengono tenuti abbastanza in considerazione nei criteri di valutazione stabiliti dalla norma.

“Si sottolinea quanto sia urgente e necessario dare corso alle gare il prima possibile, introducendo misure atte a garantire la corretta e trasparente concorrenza nel settore e in grado di tutelare il nostro patrimonio marittimo/balneare.”

Con queste parole Federconsumatori chiosa su un decreto, a loro dire, ancora contrario alla Direttiva Bolkenstein del 2006.

Dopo la definitiva votazione del Senato, tenutasi il 6 novembre 2024, e sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia, il Decreto è stato ufficialmente convertito in Legge tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno 14 novembre 2024, come Legge n. 166/2024 di conversione del D.L. n. 131/2024.

Nonostante aspre discussioni, sono stati approvati solamente due emendamenti, nonostante le forze della maggioranza abbiano effettuato numerosi tentativi per modificare, al rialzo, i criteri per la definizione degli indennizzi ai concedenti uscenti esaminati in questo articolo.

Il primo emendamento riguarda le concessioni gestite da Associazioni Sportive Dilettantistiche, qualora esse perseguano esclusivamente finalità sociali e ricreative. È stata emendata, ad ampia maggioranza, l’esclusione delle stesse dalle norme riguardanti la Direttiva Bolkenstein e pertanto l’assoggettamento alle modifiche apportate dalla nuova normativa italiana, a condizione che non usino il demanio marittimo per attività economiche.

La seconda modifica concerne i manufatti amovibili presenti sul demanio marittimo in concessione costruiti o installati dai concessionari uscenti. Quest’ultimi infatti non saranno più obbligati a rimuoverli immediatamente allo scadere della concessione, ma potranno attendere sino la conclusione della nuova Procedura di Affidamento.

La ormai Legge n. 166/2024 ha dunque apportato importanti cambiamenti nella legislazione riguardante le Concessioni Balneari nel nostro paese, fissando, finalmente, delle date certe per lo svolgimento delle gare future. Tuttavia l’argomento, e gli stessi nuovi provvedimenti, rimangono generatori di polemiche e controversie, nella speranza che il quadro normativo in cui si svolgeranno le gare risulti certo e definitivo.

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