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22 Marzo 2024

Prodotti derivanti da lavoro forzato: il Consiglio e il Parlamento Europeo raggiungono un accordo per una proposta di Regolamento.

Prodotti derivanti da lavoro forzato: il Consiglio e il Parlamento Europeo raggiungono un accordo per una proposta di Regolamento.

Il lavoro forzato rappresenta una violazione dei diritti umani.

La comunità internazionale si è impegnata a eliminare il lavoro forzato entro il 2030 (obiettivo di sviluppo sostenibile 8.7 delle Nazioni Unite). Il ricorso a questo tipo di lavoro resta tuttavia diffuso, tanto che l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha stimato a 27,6 milioni il numero complessivo di persone costrette al lavoro forzato

Il controllo della catena di fornitura, anche negli acquisti pubblici, è spesso complesso e costoso, in quanto comporta un monitoraggio tramite auditor di terza parte lungo tutta la filiera produttiva. Sono al momento presenti delle attestazioni per il controllo della supply chain, come l’attestazione ISO 20400.

Tuttavia un controllo effettivo risulta ancora complesso.

In tale contesto, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno di recente raggiunto un accordo provvisorio (link) sulla normativa che vieta nel mercato dell’UE i prodotti realizzati con il lavoro forzato. L’accordo provvisorio, raggiunto i primi di marzo tra i due co-legislatori, sostiene l’obiettivo principale della proposta di vietare la messa a disposizione e la disponibilità sul mercato dell’UE, o l’esportazione dal mercato dell’UE, di qualsiasi prodotto realizzato utilizzando il lavoro forzato. 

I co-legislatori hanno concordato che, per facilitare l’attuazione di questa normativa, la Commissione istituirà un database contenente informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sui rischi di lavoro forzato, compresi i rapporti da parte di organizzazioni internazionali (come l’Organizzazione Internazionale del Lavoro). Il database dovrebbe sostenere il lavoro della Commissione e delle autorità nazionali competenti nel valutare possibili violazioni della normativa.

L’accordo provvisorio stabilisce alcuni criteri chiari da applicare da parte della Commissione e delle Autorità nazionali competenti nel valutare la probabilità di violazioni della normativa, tra cui in particolare: 

  • l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, compreso se il lavoro forzato imposto dallo Stato possa costituire un punto di attenzione e osservazione;
  • la quantità o il volume dei prodotti messi a disposizione o resi disponibili sul mercato dell’Unione;
  • la quota delle componenti del prodotto che probabilmente sono realizzate con il lavoro forzato nel prodotto finale;
  • la prossimità degli operatori economici a rischio di lavoro forzato nella catena di approvvigionamento, nonché la loro capacità di mitigazione del rischio.

La Commissione emetterà linee guida per gli operatori economici e le Autorità competenti per aiutarli a conformarsi ai requisiti di questa normativa, comprese le migliori pratiche per porre fine e rimediare ai diversi tipi di lavoro forzato. Queste linee guida includeranno anche misure accompagnatorie per le micro, piccole e medie imprese, che possono essere disponibili attraverso il Portale Unico sul Lavoro Forzato.

Un aspetto importante sarà la definizione della conduzione delle indagini.

L’accordo raggiunto dai due co-legislatori stabilisce i criteri per determinare quale autorità dovrebbe condurre le indagini. La Commissione sarà incaricata di condurre le indagini al di fuori del territorio dell’UE. Qualora i rischi si trovino nel territorio di uno Stato membro, l’autorità competente di tale Stato membro dovrà condurre le relative attività di monitoraggio. Se le Autorità competenti, nel valutare la probabilità di violazione della norma, trovano nuove informazioni sul presunto lavoro forzato, devono informare l’autorità competente degli altri Stati membri, a condizione che il lavoro forzato presunto si stia verificando nel territorio di tale Stato membro. Allo stesso modo, devono informare la Commissione se il lavoro forzato presunto si sta verificando al di fuori dell’UE.

La decisione finale (cioè, vietare, ritirare e smaltire un prodotto realizzato con il lavoro forzato) sarà presa dall’Autorità che ha condotto l’indagine. La decisione presa da un’Autorità nazionale si applicherà in tutti gli altri Stati membri in base al principio del riconoscimento reciproco.

Nei casi di rischi di approvvigionamento di prodotti critici realizzati con il lavoro forzato, l’Autorità competente può decidere di non imporre il loro smaltimento, ma di ordinare invece all’operatore economico di trattenere il prodotto fino a quando non potrà dimostrare che non ci sono più lavori forzati nella propria attività o in quella della supply chain.

Da quanto si legge nel Comunicato ufficiale, l’accordo provvisorio chiarisce che, se una parte del prodotto che risulta essere in violazione di questa normativa è sostituibile, l’ordine di smaltimento si applica solo alla parte interessata.

Ad esempio, se una parte di un’auto è realizzata con il lavoro forzato, quella parte dovrà essere smaltita, ma non l’intera auto. Il produttore di auto dovrà trovare un nuovo fornitore per quella parte o assicurarsi che non sia realizzata con il lavoro forzato. Tuttavia, se i pomodori utilizzati per fare una salsa sono prodotti utilizzando il lavoro forzato, tutta la salsa dovrà essere smaltita.

L’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.

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