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25 Settembre 2026

Intelligenza artificiale, nuove regole per polizia e responsabilità: il Decreto 160/2026

Intelligenza artificiale, nuove regole per polizia e responsabilità: il Decreto 160/2026

Il quadro italiano sull’intelligenza artificiale si arricchisce di nuove disposizioni con il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 e destinato a entrare in vigore il 30 settembre. Il provvedimento attua la delega prevista dall’articolo 24 della legge n. 132 del 23 settembre 2025 e adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act europeo, concentrandosi sull’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e sulle responsabilità civili e penali collegate al loro utilizzo.

Il decreto disciplina in particolare l’impiego dell’IA nelle attività delle Forze di polizia. Per l’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono previste finalità circoscritte, tra cui determinate esigenze di prevenzione e la ricerca di persone scomparse o vittime di specifici reati.

Il confronto deve avvenire attraverso banche dati predisposte per il singolo utilizzo e alimentate con dati acquisiti legalmente. È espressamente vietato utilizzare banche dati biometriche create attraverso tecniche di scraping non mirato. L’impiego del sistema è inoltre sottoposto, secondo le condizioni previste dal decreto, all’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Specifiche garanzie riguardano anche il riconoscimento facciale a posteriori. I sistemi di videosorveglianza possono essere integrati con componenti di IA nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e dell’AI Act, ma il riconoscimento non può essere utilizzato in modo generalizzato o indiscriminato.

Il decreto stabilisce inoltre che nessuna decisione con effetti giuridici negativi per una persona possa basarsi esclusivamente sui risultati del riconoscimento facciale. Per determinati trattamenti sono previste valutazioni preventive di impatto, registrazioni delle operazioni e forme di controllo da parte delle autorità competenti.

Sul versante penale, il decreto introduce nel codice penale l’articolo 437-bis. La disposizione riguarda, tra l’altro, l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana previste per sistemi di IA ad alto rischio quando da tali condotte derivi un pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o individuale oppure per la sicurezza dello Stato. Il provvedimento interviene inoltre sul decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo l’articolo 25-vicies sulla responsabilità degli enti per specifici reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.

Un altro capitolo riguarda il risarcimento dei danni. Il giudice può ordinare l’esibizione di elementi di prova pertinenti al funzionamento del sistema di IA, compresi registri, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana. Quando il danno deriva dalla violazione degli obblighi stabiliti dall’AI Act, il decreto introduce una presunzione del nesso di causalità, salvo prova contraria.

La conformità del sistema alle prescrizioni europee, anche se certificata, non esclude automaticamente la responsabilità del convenuto. È inoltre prevista, entro i limiti della copertura assicurativa, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.

Per i sistemi già utilizzati, in fase di sviluppo, sperimentazione o oggetto di rapporti contrattuali nelle attività di polizia alla data di entrata in vigore del decreto, le Forze di polizia dispongono di un anno per renderli compatibili con le disposizioni previste dal provvedimento.

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