• Accordo Quadro: legittima l’indicazione approssimativa del costo della manodopera

    Blog

Home   |   Blog   |   Accordo Quadro: legittima l’indicazione approssimativa del costo della manodopera


24 Febbraio 2023

Accordo Quadro: legittima l’indicazione approssimativa del costo della manodopera

Accordo Quadro: legittima l’indicazione approssimativa del costo della manodopera

Con la Sentenza n.909 del 26 gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, nelle offerte presentate al fine della stipulazione di un accordo quadro, la società offerente può indicare non la cifra esatta, ma una cifra “approssimativa” del costo della manodopera.

 

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta, con l’obbiettivo di stipulare, con un’unica società, un accordo quadro della durata di tre anni (2021-2023) per l’esecuzione, lungo la rete viaria del proprio territorio, di lavori di segnaletica stradale.

La stazione appaltante, al termine dell’analisi delle offerte ricevute, aveva avviato un procedimento di valutazione dell’anomalia con riferimento all’offerta risultata vincitrice.

In seguito alla presentazione di chiarimenti riguardo i costi proposti, veniva confermata (nonostante fosse stata in prima istanza esclusa) l’aggiudicazione della società che aveva ottenuto il punteggio più elevato in sede di valutazione delle offerte.

La società seconda classificata decideva allora di impugnare la delibera di aggiudicazione, dando il via ad un procedimento che si concludeva in grado d’appello con la sentenza succitata.

La ricorrente si era presentata nel giudizio davanti al Consiglio di Stato lamentando il contenuto della sentenza del TAR. A detta della società infatti, la Corte non avrebbe ritenuto illegittima l’applicazione della tabella del costo della manodopera relativa ad una Provincia diversa rispetto a quella in cui si sarebbero dovuti svolgere i lavori (nel caso di specie la società aggiudicatrice aveva presentato le tabelle del costo della manodopera della provincia di Siena e non di quella di Biella, località dei lavori) e presentata all’interno dell’offerta della società aggiudicatrice.

Tale scelta era stata motivata dal Tribunale Regionale sostenendo che i valori contenuti in tale tabella non divergessero in maniera consistente rispetto al reale ed effettivo costo della manodopera.

A detta della ricorrente inoltre, il giudice di primo grado si sarebbe sostituito arbitrariamente alla stazione appaltante nella parte in cui ha sostenuto che i costi di trasferta potevano considerarsi coperti dalle spese generali, così compiendo una valutazione tecnica che gli era assolutamente preclusa.

Il Consiglio di Stato, in risposta alle censure avanzate dalla società ricorrente, ha dunque colto l’occasione per ribadire come in una gara, avente ad oggetto un accordo quadro di natura meramente programmatoria, ed essendo quindi impossibile l’esatta quantificazione anticipata delle voci di costo che saranno necessarie per l’esecuzione dei singoli contratti, è sufficiente l’indicazione di un costo “approssimativo” della manodopera, che verrà in seguito specificato nei singoli contratti applicativi.

La Corte ha specificato poi come non sia riscontrabile nessuna violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto il giudizio di valutazione e di congruità delle offerte è una prerogativa esclusiva delle stazioni appaltanti,  sindacabile dall’autorità giudiziaria solo al manifestarsi di determinate circostanze.

Nel caso in oggetto, il costo della manodopera presentato dalla società aggiudicatrice non può ritenersi in alcun modo inattendibile, nonostante la presentazione di un valore approssimativo, per la natura meramente programmatoria dell’accordo quadro, non rilevando quindi la mancata specificazione di costi di trasferta degli operai che dovranno recarsi nel luogo dei lavori da una provincia differente.

In conclusione la Corte ribadisce ancora una volta come nelle gare pubbliche il costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali fungono da mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta. L’eventuale scostamento delle voci di costo presentate nell’offerta da quelle contenute dalle sopraccitate tabelle, non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità a meno che questa discrepanza non risulti irragionevolmente considerevole ed ingiustificata.

Tale assunto emerge a maggior ragione nel caso in cui ci si trovi in un contesto avente ad oggetto un accordo quadro, in cui la specificazione precisa del costo della manodopera avverrà solamente in un momento successivo in base ai singoli contratti che verranno man mano stipulati.

Ti è piaciuto questo articolo?