-
Blog
30 Gennaio 2026
Accesso agli atti, privacy e piattaforme digitali: il parere del Consiglio di Stato

Il parere n. 61/2026 del Consiglio di Stato offre un chiarimento di particolare rilievo in tema di accesso agli atti di gara nel nuovo Codice dei contratti, affrontando due questioni centrali: la prima relativa al bilanciamento tra il diritto di accesso esercitato direttamente tramite PAD e tutela della riservatezza e la seconda riguardante le modalità di accesso in caso di inversione procedimentale.
Il contesto è rappresentato dall’aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023 che ANAC ha avviato per risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice, e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni istituti. In tale ambito, l’Autorità ha sottoposto al Consiglio di Stato due quesiti relativi all’accesso agli atti.
Con riferimento al primo punto, l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato di individuare lo schema di pubblicazione dei dati personali contenuti nell’offerta più conforme a bilanciare diritto d’accesso e tutela della riservatezza. Per rispondere al quesito, il Consiglio di Stato ricostruisce il rapporto tra gli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023, chiarendo che il legislatore ha introdotto un modello di accesso agli atti di gara fondato sulla disponibilità diretta e automatica della documentazione tramite PAD.
Per i soggetti espressamente individuati dall’art. 36 – ossia l’aggiudicatario, i concorrenti non definitivamente esclusi e gli operatori economici collocati nei primi cinque posti della graduatoria – l’accesso deve ritenersi integrale e non subordinato alla dimostrazione di un interesse concreto e attuale, in quanto tale interesse è stato valutato e presunto ex ante dal legislatore. In questa prospettiva il Collegio ritiene che “quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione” atteso che la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutala di altri interessi (privacy in particolare) è funzionale non solo alla tutela delle posizioni giuridiche degli operatori economici, ma anche alle esigenze di semplificazione, speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa.
L’unica eccezione ammessa riguarda i segreti tecnici e commerciali contenuti nell’Offerta Tecnica, che possono essere oscurati solo a fronte di una specifica e motivata richiesta dell’operatore economico e previa valutazione della stazione appaltante, da rendere esplicita nel provvedimento di aggiudicazione.
Nel trattare la questione, il Consiglio, inoltre, ha aggiunto che il comma 5-bis introdotto dall’11, comma 1, lett. b, del d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024, ha stabilito che “in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice”.
Tale assetto, secondo il Consiglio di Stato, risulta coerente anche con il diritto europeo, come indirettamente confermato dalla Commissione europea che, esaminando la nuova disciplina dei contratti pubblici, ha contestato la non conformità alla normativa europea solo dell’art. 35, comma 4.
Con riferimento al secondo quesito, l’Autorità chiede se, in assenza di un pieno coordinamento tra l’art. 36, comma 2, e l’art. 107, comma 3, del Codice, sia legittima la previsione secondo cui, in caso di inversione procedimentale, la documentazione amministrativa deve essere resa reciprocamente disponibile agli offerenti classificati dal secondo al quinto posto in graduatoria, anche se non ancora verificata dalla stazione appaltante. In questo caso, il Consiglio di Stato è di parere opposto rispetto a quanto proposto dall’Autorità.
In tale ipotesi, infatti, la verifica della documentazione amministrativa è successiva alla valutazione delle offerte e può riguardare il solo aggiudicatario, con la conseguenza che, al momento dell’aggiudicazione, parte della documentazione di gara non è stata ancora esaminata e non ha inciso in alcun modo sull’esito della procedura.
Secondo il Consiglio, tra le previsioni dell’art. 36 e l’istituto dell’inversione procedimentale sussiste un rapporto di “assoluta incompatibilità escludente”, poiché l’accesso automatico e generalizzato, ex art. 36, presuppone l’ordinata scansione del procedimento ordinario, mentre l’inversione procedimentale “esclude di per sé il completo e integrale accesso agli atti di gara per la semplice, ma decisiva, ragione che la documentazione per effetto della quale si è addivenuti all’aggiudicazione semplicemente non esiste”. Ne deriva che, secondo il Consiglio di Stato, non è consentito rendere automaticamente disponibile tramite PAD la documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante, dovendosi escludere la possibilità di anticipare la conoscenza di atti che non hanno trovato ingresso nella sequenza procedimentale conclusasi con l’aggiudicazione.
Il parere del Consiglio di Stato chiarisce l’ambito applicativo dell’accesso agli atti nel nuovo Codice, rafforzando la trasparenza digitale nelle procedure ordinarie e limitando l’accesso automatico all’intera documentazione nei casi di inversione procedimentale. Ne emerge un equilibrio tra efficienza procedurale e coerenza sistematica, destinato a orientare le future prassi applicative.
Ti è piaciuto questo articolo?

