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10 Gennaio 2025

Correttivo e Accordi Quadro: le novità introdotte

Correttivo e Accordi Quadro: le novità introdotte

Gli Accordi Quadro, come strumento contrattuale alternativo ai contratti che potremmo definire “classici” sono entrati nel nostro ordinamento giuridico a partire dal codice appalti 2006, figlio della prima direttiva 2004 sugli appalti. Nel corso di quasi 18 anni di vita, l’Accordo Quadro è divenuto ormai prassi contrattuale ampiamente utilizzata.

Per le Stazioni Appaltanti che utilizzano questo strumento già da anni, gli Accordi Quadro, a prescindere dall’importo economico, permettono di stipulare contratti iniziali non economicamente vincolanti per le amministrazioni (gli accordi quadro, appunto). Questi contratti non vincolanti, possono essere stipulati con un solo operatore economico o con più operatori. Abbiamo già trattato gli Accordi Quadro come strumento indicato anche dall’ANAC per snellire gli affidamenti diretti sottosoglia Il vademecum ANAC per gli affidamenti diretti: Accordi Quadro – Blog – Martino & Partners.

Tali opzioni strategiche sono fornite alla Stazione Appaltante dalla lettura dell’articolo 59 del Codice degli Appalti attualmente in vigore, precisamente all’articolo 3, che prevede la stipula con solo operatore economico con o senza la negoziazione. L’Accordo Quadro con più operatori economici è invece normato all’art. 59 c.4:

  • lettera a): a condizioni iniziali già fissate, senza riaprire il confronto competitivo;
  • lettera b): riaprendo sempre il confronto competitivo;
  • lettera c): ibrido, in parte a condizioni già fissate, in parte riaprendo il confronto competitivo.

Gli Accordi Quadro sono quindi uno strumento contrattuale di massima flessibilità per le amministrazioni, le quali possono personalizzarlo in base alla strategia da perseguire.

Tuttavia, gli Accordi Quadro non assicurano nessun budget minimo di fatturato agli operatori economici, visto che il rapporto sinallagmatico si perfeziona solo all’emissione dei contratti applicativi, e dei relativi CIG derivati o figli dell’AQ.

Tale “incertezza sul fatturato” viene amplificata nel caso degli Accordi Quadro sottoscritti con più operatori economici, in quanto non solo questi non conoscono la quantificazione delle future richieste emesse dalla Stazione Appaltante, ma, nel caso degli Accordi Quadro multi fornitore descritte sono in potenziale competizione con altri operatori economici per la medesima prestazione.

Sotto questo profilo il Decreto Correttivo pone un elemento di novità.

Infatti, “Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi”.

Quindi, nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di stipulare un Accordo Quadro con più operatori economici senza riaprire il confronto competitivo, il Correttivo impone che vengano stabilite le percentuali destinate ad ogni operatore economico. Non è tuttavia esplicitato nel Correttivo se si tratti di percentuali massime o minime o se queste debbano essere distribuite o meno in parti uguali, lasciando quindi ancora discrezionalità alla Stazione Appaltante di poter modulare tali percentuali in funzione della strategia da perseguire.

In caso di fissazione di percentuali massime andrebbe quindi prevista già nel disciplinare la quota di ciascun aggiudicatario.

Una prima strategia, a volte già adottata in questi anni nei disciplinari di gara, è quella di prevedere quote massime di erosione dei contratti applicativi decrescenti in funzione della graduatoria di aggiudicazione degli Accordi Quadro, assegnando al concorrente primo in graduatoria una percentuale maggiore dell’AQ, e ai successivi aggiudicatari una quota minore.

Questa scelta strategica favorisce la competizione in gara tra i concorrenti: infatti, per aggiudicarsi l’AQ, non è sufficiente posizionarsi tra la rosa degli aggiudicatari, ma, per ottenere un beneficio contrattuale maggiore, il concorrente deve essere competitivo anche in termini di qualità e/o prezzo offerto. D’altra parte, con questa strategia anche l’amministrazione contraente beneficia della possibilità di emettere contratti applicativi in quota maggiore del miglior operatore economico tra quelli valutati.

Come alternativa, si potrebbero invece fissare delle quote massime, la cui somma non raggiunge però il 100% dell’importo complessivo. Ipotizziamo ad esempio 3 operatori economici aggiudicatari dell’AQ multi fornitore: ad ogni operatore, a prescindere dalla graduatoria, si assegna una percentuale minima del 20%. Il totale minimo assegnabile è quindi del 60%.

La Stazione Appaltante può quindi scrivere nel disciplinare di gara che il restante 40% continuerà ad essere assegnato discrezionalmente dalla stessa in corso di emissione dei contratti applicativi in funzione di specifiche esigenze, che potrebbero essere ad esempio la performance di esecuzione, i prezzi, la qualità offerta in gara.

Questa interpretazione del Correttivo continua a lasciare quindi discrezionalità alla Stazione Appaltante in corso di emissione dei contratti applicativi.

Si segnala come ultima informazione che la Camera, con l’approvazione del Correttivo, aveva proposto questa osservazione: “Si valuti l’opportunità di inserire ulteriori modificazioni a tale disciplina, al fine di assicurare all’affidatario una congrua percentuale dell’importo complessivo dell’accordo stesso e di indicare il termine di stipula del relativo contratto attuativo”.

Com’è noto, nel testo finale entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, non è stato inserito alcun comma recante questa importante modifica.

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