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07 Aprile 2023

Il Soccorso Istruttorio nel nuovo Codice degli Appalti

Il Soccorso Istruttorio nel nuovo Codice degli Appalti

Il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) entrato in vigore lo scorso primo aprile, con efficacia a decorrere dal primo luglio 2023, all’art. 101 disciplina l’istituto del soccorso istruttorio, superando alcuni dubbi interpretativi sulla sua applicazione.

Di seguito si riportano le principali novità.

Il comma 1 prevede espressamente che la stazione appaltante possa ricorrere al soccorso istruttorio solo se il documento mancante non sia già presente nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (F.V.O.E.), evitando quindi un inutile aggravio documentale in capo al concorrente.

Lo stesso comma 1 fissa inoltre un termine minimo di risposta alle richieste di integrazione che non può essere inferiore a 5 giorni, mentre il termine massimo viene mantenuto a 10 giorni. La norma non precisa tuttavia se i giorni sono da intendersi “lavorativi” ovvero “naturali o consecutivi”, lasciando spazio a dubbi interpretativi.

Con riguardo all’ambito di applicazione dell’istituto, il nuovo Codice mantiene l’impostazione originaria, prevedendo la possibilità di integrare – di ogni elemento mancante – la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il D.G.U.E., con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

La norma precisa inoltre che:

  • la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
  • ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del D.G.U.E. e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, può essere sanato con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

Il nuovo art. 101 introduce rilevanti novità in relazione alla possibilità di applicare l’istituto anche agli elementi dell’offerta tecnica ed economica (c.d. soccorso procedimentale).

Il comma 3 prevede infatti che la stazione appaltante possa richiedere chiarimenti sui contenuti delle offerte tecniche ed economiche e su ogni loro allegato. Tali chiarimenti non possono tuttavia modificare il contenuto delle offerte stesse.

Il comma 4, invece, introduce la possibilità per l’operatore economico di richiedere, con le stesse modalità di presentazione dell’offerta, la rettifica di un errore materiale presente nell’offerta tecnica o economica di cui sia reso conto solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La richiesta di rettifica è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

  • può essere avanzata fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte stesse;
  • non deve comportare la presentazione di una nuova offerta o comunque la sua modifica sostanziale;
  • deve essere sempre assicurato l’anonimato.

Da una prima lettura della nuova norma sembra evidente che il legislatore da un lato ha aperto alla possibilità di un soccorso istruttorio anche sull’offerta tecnica ed economica, seppur alle condizioni sopra riportate, mentre dall’altro non è intervenuto a dirimere dubbi applicativi non ancora risolti dalla giurisprudenza, tra cui: la possibilità di sanare il difetto di sottoscrizione delle offerte oppure di sanare il mancato pagamento del contributo A.N.A.C. (e non solo la mancata allegazione della ricevuta).

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