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28 Aprile 2023
La clausola sociale e i costi della manodopera nel nuovo codice appalti
L’attuale articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016 disciplina la clausola sociale ossia l’inserimento nella documentazione di gara relativa ad appalti di lavori e servizi ( diversi da quelli aventi natura intellettuale) e nei contratti di concessione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. Tale disposizione sancisce l’inserimento della clausola sociale “con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera”, ed è proprio tale riferimento a non essere più presente nella disposizione della clausola sociale nel nuovo Codice d.lgs. n. 36/2023, prevista al primo comma dell’art. 57.
Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.
È stato quindi eliminato ogni riferimento della clausola sociale ai contratti ad alta intensità di manodopera, rendendo quindi obbligatorio l’inserimento della clausola in tutti gli appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, e nei contratti di concessione.
Inoltre, nella nuova disposizione non è presente alcun riferimento alla fornitura con posa in opera che il comma 9 dell’art. 108 del Nuovo Codice, sembra invece includere: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
le disposizioni sulla nuova clausola sociale appaiono contraddittorie prevedendo da un lato il rispetto della clausola sociale e la stabilità occupazionale del personale e dall’altro la previsione al suo interno di “misure orientate a garantire la stabilità occupazionale e le pari opportunità”.
Il legislatore rafforza tale ultimo proposito inserendo all’art. 108 comma 7 del nuovo Codice un punteggio premiale per le aziende munite di autocertificazione di parità di genere ai sensi dell’art. 46 bis del d.lgs. n. 198 del 2006.
Con riguardo ai costi della manodopera c’è anche un’altra novità inserita nell’art. 41 comma 14 del nuovo Codice: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Altra novità quindi è rappresentata dall’impossibilità di ribassare i costi della manodopera in offerta economica, poiché tali costi sono scorporati dall’importo soggetto al ribasso.
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Ne consegue che la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione, effettuerà una verifica di congruità sul costo del personale, che non deve essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.
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