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10 Luglio 2026
Soccorso istruttorio e chiarimenti ammessi sull’offerta tecnica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – Sezione II, con sentenza n. 822 del 22 giugno 2026, si è pronunciato sul ricorso al soccorso istruttorio sull’offerta tecnica, chiarendo quando l’omessa indicazione di un dato rilevante per il punteggio tecnico possa essere sanata senza alterare l’offerta.
La controversia ha ad oggetto una procedura aperta multi-lotto per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di materiale per emodinamica. Il profilo dibattuto concerne il criterio tecnico di valutazione relativo ai “Dati di letteratura”: il ricorrente ha prodotto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche, ma non ha indicato i valori di “impact factor” delle riviste, richiesti dal disciplinare di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. Per tale criterio la commissione ha attribuito al concorrente zero punti.
Il motivo di ricorso è stato accolto dal TAR, per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente partire dall’analisi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023: il soccorso istruttorio non è soltanto uno strumento di regolarizzazione della documentazione amministrativa, ma è anche finalizzato a ottenere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica o economica.
Il limite resta l’immodificabilità dell’offerta. La richiesta di chiarimenti non può consentire l’integrazione postuma di elementi mancanti tali da trasformare la proposta originaria in una nuova offerta. Può invece essere attivata quando il chiarimento serve a rendere esattamente percepibile un contenuto già presente nella documentazione di gara e non incide sulla par condicio competitorum.
Nel caso esaminato, il Collegio attribuisce rilievo alla natura dell’ ”impact factor”. Tale indice non riguarda direttamente il singolo studio, ma la rivista scientifica in cui esso è pubblicato. Si tratta, quindi, di un dato predeterminato, pubblico e ricavabile da banche dati, a fronte di pubblicazioni già individuate nell’offerta mediante autori, titolo, rivista e data.
Da ciò il TAR fa discendere che la mancata indicazione dei citati indici non integra una carenza sostanziale dell’offerta tecnica. La stazione appaltante avrebbe dovuto consentire al concorrente di comunicarli mediante soccorso istruttorio, poiché l’operazione avrebbe specificato elementi già acquisiti, senza introdurre nuovi contenuti valutabili.
La sentenza precisa, allo stesso tempo, che la commissione non è tenuta a ricercare autonomamente tutti i valori mancanti. Resta però doveroso verificare la correttezza dei dati dichiarati per gli studi effettivamente conteggiati, almeno mediante controlli a campione, non potendo la fiducia nell’operatore tradursi in deresponsabilizzazione dell’organo valutatore.
La decisione conferma, dunque, che il soccorso istruttorio può operare anche sull’offerta tecnica quando riguarda dati oggettivi e preesistenti.
Per le stazioni appaltanti ne deriva l’esigenza di distinguere tra carenze sostanziali e omissioni meramente chiarificatrici; per gli operatori economici resta centrale la completezza dell’offerta, senza che il principio di autoresponsabilità escluda ogni forma di chiarimento ammissibile.
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