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10 Aprile 2026
I nuovi CAM ICT 2026. Un approccio circolare e prestazionale nei contratti pubblici per dispositivi informatici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2026, n. 70, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’11 marzo 2026, il quadro dei criteri ambientali minimi si arricchisce di un tassello particolarmente significativo: quello relativo all’affidamento del servizio di noleggio operativo e alla fornitura di dispositivi ICT, tra cui computer, monitor, tablet e smartphone, siano essi nuovi o ricondizionati.
Si tratta di un intervento che si inserisce in modo coerente nel percorso evolutivo dei CAM, ma che al tempo stesso segna un salto qualitativo rilevante, sia per l’ampiezza dell’ambito applicativo sia per l’approccio sistemico adottato.
Il decreto si distingue, innanzitutto, per la scelta di disciplinare in modo organico due fattispecie contrattuali tra loro contigue ma non sovrapponibili, ossia il noleggio operativo e la fornitura di dispositivi.
Questa distinzione non è meramente formale, ma riflette una diversa impostazione delle prestazioni richieste e, conseguentemente, dei criteri ambientali applicabili. Nel caso del noleggio operativo, infatti, assumono particolare rilievo le clausole contrattuali relative alla gestione del ciclo di vita del bene, alla manutenzione, al mantenimento in efficienza e alla gestione del fine vita, mentre nella fornitura il focus si concentra su specifiche tecniche puntuali dei prodotti, differenziate anche in funzione della loro natura (nuovi o ricondizionati).
In entrambi i casi, tuttavia, emerge con chiarezza una logica comune: superare una visione statica dell’acquisto pubblico per approdare a un modello prestazionale e circolare.
Il tratto forse più rilevante del nuovo impianto è proprio l’adozione di un approccio esplicitamente orientato al ciclo di vita del prodotto. I criteri introdotti non si limitano a richiedere determinate caratteristiche al momento della fornitura, ma intervengono lungo l’intero arco di utilizzo del dispositivo, incidendo sui consumi energetici, sulla durabilità, sulla riparabilità, sulla gestione delle batterie e, infine, sul trattamento a fine vita. In questo senso, il richiamo a standard energetici riconosciuti, come quelli equivalenti a Energy Star, non rappresenta un mero requisito tecnico, ma si inserisce in una strategia più ampia di riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, coerente con gli obiettivi europei di transizione ecologica.
Accanto alla dimensione energetica, il decreto valorizza in modo marcato il tema della durabilità e della riparabilità dei dispositivi, introducendo requisiti che mirano a contrastare l’obsolescenza precoce e a favorire l’estensione della vita utile dei prodotti. Questo profilo assume una particolare rilevanza nel settore ICT, tradizionalmente caratterizzato da cicli di sostituzione rapidi e da una forte incidenza di rifiuti elettronici.
L’attenzione alla gestione delle batterie, alla resistenza dei dispositivi e alla disponibilità di componenti sostituibili si colloca esattamente in questa prospettiva, trasformando la sostenibilità da attributo accessorio a parametro strutturale della prestazione.
In tale contesto si inserisce anche la promozione esplicita del ricorso a dispositivi ricondizionati, che il decreto non si limita a menzionare, ma incentiva in modo concreto. Particolarmente significativa è, infatti, la previsione secondo cui le stazioni appaltanti sono tenute a garantire che almeno il 10% dei dispositivi approvvigionati sia costituito da prodotti ricondizionati.
Si tratta di una disposizione che introduce un vero e proprio obbligo quantitativo, destinato a incidere sulle scelte di acquisto delle amministrazioni e, al tempo stesso, a stimolare lo sviluppo di un mercato del ricondizionamento più strutturato e affidabile. In questa prospettiva, il CAM non si limita a orientare la domanda pubblica, ma agisce come leva di politica industriale, favorendo modelli di economia circolare.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rispetto alla quale il decreto introduce obblighi puntuali, quali l’iscrizione al registro AEE e il ritiro dei dispositivi a fine vita. Anche in questo caso, l’obiettivo è quello di chiudere il ciclo, assicurando che la fase di dismissione sia gestita in modo conforme ai principi di sostenibilità e tracciabilità. Non meno importante è l’introduzione di criteri premianti che includono, accanto agli aspetti ambientali, anche profili di natura sociale e di tracciabilità delle filiere, come nel caso dell’approvvigionamento dei minerali. Si tratta di un segnale chiaro dell’evoluzione dei CAM verso una dimensione sempre più integrata, in cui le componenti ambientali e sociali concorrono alla definizione del valore dell’offerta.
Dal punto di vista giuridico-operativo, l’entrata in vigore del decreto, prevista dopo sessanta giorni dalla pubblicazione e dunque a partire dal 24 maggio 2026, comporterà per le stazioni appaltanti l’obbligo di recepire i nuovi criteri nelle procedure di gara, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023. Ciò implica, in concreto, l’inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM, con un conseguente adeguamento della documentazione di gara e, più in generale, delle prassi di approvvigionamento.
Non si tratta, tuttavia, di un mero aggiornamento formale. La complessità e l’articolazione dei nuovi criteri richiedono un approccio consapevole, capace di cogliere la logica sottesa al provvedimento e di tradurla in scelte coerenti in fase di progettazione e gestione del contratto.
In questa prospettiva, il nuovo CAM ICT rappresenta un banco di prova significativo per la capacità delle amministrazioni di integrare effettivamente la sostenibilità nei propri processi di acquisto. La presenza di obblighi quantitativi, di requisiti tecnici dettagliati e di clausole contrattuali incisive impone infatti un salto di qualità non solo nella redazione degli atti di gara, ma anche nella fase esecutiva, dove tali obblighi dovranno essere verificati e monitorati. Al tempo stesso, per gli operatori economici, il decreto richiede un adeguamento delle proprie filiere, delle politiche di approvvigionamento e dei modelli di offerta, con particolare attenzione ai temi della tracciabilità, della gestione del fine vita e della qualità dei prodotti ricondizionati.
Nel complesso, il provvedimento conferma e rafforza una tendenza ormai consolidata: i criteri ambientali minimi non sono più uno strumento accessorio della contrattualistica pubblica, ma un elemento strutturale che incide sulla definizione stessa della prestazione. Nel settore ICT, questa evoluzione assume un significato ancora più marcato, in ragione dell’impatto ambientale e sociale delle filiere tecnologiche e della crescente centralità dei dispositivi digitali nell’azione amministrativa. In questo scenario, la capacità di interpretare e applicare correttamente i nuovi CAM rappresenterà non solo un obbligo normativo, ma anche un fattore distintivo per amministrazioni e operatori economici, chiamati a confrontarsi con un modello di procurement sempre più orientato alla sostenibilità e all’economia circolare.
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