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27 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato legittima l’avvalimento premiale per la certificazione di parità di genere

Il Consiglio di Stato legittima l’avvalimento premiale per la certificazione di parità di genere

Con la sentenza n. 5345 del 18 giugno 2025, la VI Sezione del Consiglio di Stato interviene su un tema rilevante e ancora poco esplorato nel nuovo Codice dei contratti pubblici, ovvero l’ammissibilità dell’avvalimento per il conseguimento dei punteggi premiali legati al possesso della certificazione di parità di genere.

La decisione arriva in un contesto ancora in parte incerto, segnato da orientamenti giurisprudenziali divergenti e da un dibattito dottrinale su cosa debba intendersi per requisiti oggetto di avvalimento e, in particolare, su quali condizioni questi possano riguardare benefici premiali e non requisiti di partecipazione in senso stretto.

Il Consiglio di Stato, con questa sentenza, assume una posizione chiara e netta: l’avvalimento è legittimo anche quando si tratta di ottenere punteggi aggiuntivi per la valutazione dell’offerta, a condizione che sussistano gli ordinari presupposti di concretezza e serietà nella messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento.

Nel caso esaminato, un’impresa aveva dichiarato, in sede di gara, di avvalersi della certificazione di parità di genere posseduta da un’impresa ausiliaria, per ottenere il punteggio premiale previsto dal disciplinare di gara in applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante aveva tuttavia ritenuto che tale certificazione non potesse essere oggetto di avvalimento, qualificandola come requisito “intrinsecamente soggettivo” e insuscettibile di trasferibilità. Il TAR aveva condiviso questa impostazione, confermando l’esclusione dell’impresa concorrente.

Il Consiglio di Stato, al contrario, ha accolto l’appello, affermando che non esiste alcuna norma che imponga il possesso diretto della certificazione di parità di genere da parte dell’offerente e che, pertanto, essa può essere acquisita anche mediante avvalimento, purché il relativo contratto contenga gli elementi necessari a garantire l’effettiva messa a disposizione delle risorse.

Secondo il Consiglio, la certificazione di parità di genere, pur nelle sue peculiarità, è riconducibile alla categoria delle certificazioni di qualità contemplate dall’allegato II.8 del Codice, le quali sono state da tempo ritenute suscettibili di avvalimento.

In particolare, la sentenza sottolinea come “la vicinanza, pur nelle sue indubbie specificità, della certificazione della parità di genere … alla figura del ‘certificato di qualità’ si percepisce … con chiarezza dalla simmetria con la formulazione letterale dell’attuale Allegato II.8 del nuovo Codice”.

L’art. 104 del Codice del 2023 riconosce espressamente l’istituto dell’avvalimento anche per i cosiddetti requisiti premiali, cioè per i requisiti il cui possesso non è condizione di partecipazione, ma incide sul punteggio tecnico attribuito all’offerta. Non vi è dunque motivo per escludere che un operatore economico possa ottenere un miglior punteggio grazie all’ausilio di un’impresa terza che mette a disposizione i propri asset organizzativi e documentali certificati.

Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che l’avvalimento deve sempre rispettare il principio di effettività. In altri termini, non è sufficiente un generico richiamo alla certificazione posseduta dall’ausiliaria, ma occorre che il contratto di avvalimento indichi in modo specifico le risorse, i mezzi, il personale, i protocolli e gli strumenti organizzativi mediante cui l’impresa ausiliaria supporta l’ausiliata nel mantenimento e nella concreta applicazione delle pratiche che giustificano la certificazione.

Non è certamente dato evincere – afferma il Collegio nella parte finale della motivazione – quale degli accorgimenti o assetti aziendali ovvero quali delle risorse dell’impresa ausiliaria … abbiano formato specifico oggetto dell’avvalimento”.

In tal senso, pur riconoscendo in astratto la validità dell’istituto anche per le certificazioni premiali, il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità del contratto di avvalimento esaminato, che si limitava a una formula generica e non consentiva di verificare la concreta messa a disposizione delle risorse.

L’apertura all’avvalimento premiale per la certificazione di parità di genere si inserisce in una linea interpretativa che valorizza il principio del favor partecipationis e consente una più ampia partecipazione alle gare pubbliche, soprattutto da parte delle micro, piccole e medie imprese che, pur non avendo ancora ottenuto direttamente la certificazione, possono associarsi con soggetti che già la possiedono, sviluppando percorsi virtuosi di crescita organizzativa.

La sentenza n. 5345/2025 si distingue quindi non solo per l’importante ricaduta operativa sulle gare pubbliche, ma anche per il suo valore simbolico e normativo, nella misura in cui sancisce che la parità di genere non è solo un principio astratto ma una leva concreta di qualità e innovazione gestionale, capace di incidere sulla valutazione delle offerte e, più in generale, sulla costruzione di un mercato degli appalti pubblici più inclusivo.

Il Consiglio richiama anche il principio europeo di proporzionalità, stabilendo che “il legislatore ha inteso menzionare espressamente il possesso della certificazione … senza, tuttavia, prescriverne il necessario possesso diretto”, e osserva come “la disponibilità di risorse tecnico-organizzative certificate può costituire oggetto di avvalimento anche laddove esse abbiano un contenuto valoriale o culturale”, a condizione che tale contenuto si traduca in pratiche, strutture, procedure e responsabilità effettivamente trasmissibili. Ne deriva una lettura ampia e funzionale dell’istituto, coerente con l’intento del legislatore di premiare modelli organizzativi evoluti e sensibili ai temi ESG, senza però irrigidire inutilmente il sistema dei requisiti.

La portata della sentenza è duplice. Da un lato, legittima l’accesso a punteggi premiali attraverso l’avvalimento, superando interpretazioni formalistiche e restrittive; dall’altro, ribadisce la necessità che i contratti siano strutturati in modo da garantire che il trasferimento delle risorse non sia fittizio o meramente dichiarato. La sfida per le imprese sarà quindi quella di dotarsi non solo di alleanze contrattuali ma anche di strumenti documentali e organizzativi idonei a dimostrare la concreta adozione dei modelli certificati. L’avvalimento non si riduce a una dichiarazione, ma deve fondarsi su una struttura sostanziale, trasparente e verificabile.

In definitiva, la sentenza n. 5345/2025 rappresenta una svolta nel recepimento e nell’attuazione degli strumenti premiali previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Essa valorizza la parità di genere come asset competitivo e come espressione di una cultura aziendale avanzata, indicando la via per una più ampia e consapevole diffusione delle certificazioni UNI/PdR 125:2022 nel settore degli appalti pubblici.

Il futuro dell’avvalimento, e più in generale della premialità, si giocherà ora sulla capacità delle imprese di integrare questi modelli all’interno delle proprie strutture e di formalizzare relazioni contrattuali trasparenti e fondate su un reale scambio di risorse e competenze.

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