• Appalti pubblici e sostenibilità da requisito accessorio a funzione strutturale del contratto

    Blog

Home   |   Blog   |   Appalti pubblici e sostenibilità da requisito accessorio a funzione strutturale del contratto


27 Marzo 2026

Appalti pubblici e sostenibilità da requisito accessorio a funzione strutturale del contratto

Appalti pubblici e sostenibilità da requisito accessorio a funzione strutturale del contratto

Nel sistema delineato dal D.Lgs. 36/2023, la sostenibilità ambientale non si configura più come un elemento accessorio o eventuale della contrattualistica pubblica, ma assume progressivamente i tratti di un parametro strutturale di legittimità e di conformazione dell’azione amministrativa.

Tale evoluzione si inserisce in un processo normativo più ampio, di matrice europea, che vede nella regolazione degli appalti pubblici uno degli strumenti principali per orientare il mercato verso modelli produttivi sostenibili, incidendo non soltanto sulle modalità di selezione del contraente, ma sulla stessa funzione economico-sociale del contratto pubblico.

La trasformazione è evidente se si considera il combinato disposto dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che impone l’inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione progettuale e di gara, e dei principi generali del nuovo Codice, in particolare il principio del risultato di cui all’art. 1 e quello della fiducia di cui all’art. 2. La sostenibilità, in tale contesto, non si esaurisce in un vincolo esterno o in un obbligo settoriale, ma entra a far parte del contenuto sostanziale del risultato che l’amministrazione è chiamata a perseguire, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di interesse pubblico nella contrattualistica.

La giurisprudenza amministrativa aveva già anticipato tale impostazione, riconoscendo ai criteri ambientali minimi una funzione che va oltre la mera riduzione dell’impatto ambientale. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato come i CAM concorrano a qualificare l’appalto pubblico come strumento di politica economica, in grado di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e di incidere sulle dinamiche del mercato.

In questa prospettiva, la sostenibilità non rappresenta più un requisito aggiuntivo, ma un elemento che incide sulla causa stessa del contratto, orientandone la struttura e le modalità di esecuzione.

L’evoluzione normativa europea rafforza ulteriormente tale impostazione. Strumenti come la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Direttiva (UE) 2024/1760), la Corporate Sustainability Reporting Directive e il Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia contribuiscono a definire un quadro nel quale la sostenibilità diventa criterio di valutazione delle attività economiche e, conseguentemente, parametro di selezione degli operatori economici.

Anche laddove tali normative non incidano direttamente sulla disciplina degli appalti, esse producono effetti indiretti rilevanti, imponendo agli operatori una crescente strutturazione dei processi aziendali in chiave ESG e rendendo la sostenibilità un fattore competitivo nelle procedure di gara.

In questo scenario, il rischio di un approccio meramente formale non può essere sottovalutato. La crescente stratificazione normativa potrebbe indurre le stazioni appaltanti a recepire i criteri ambientali attraverso formule standardizzate o rinvii generici, svuotando di contenuto sostanziale gli obblighi imposti dal legislatore.

La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che tale impostazione non è compatibile con la ratio delle disposizioni vigenti, richiedendo una puntuale declinazione dei criteri ambientali nella lex specialis e una loro effettiva integrazione nella struttura dell’offerta.

La sostenibilità, pertanto, non può essere relegata alla fase esecutiva o affidata a dichiarazioni di principio, ma deve emergere già nella fase di progettazione e di definizione delle specifiche tecniche.

Il rapporto tra sostenibilità e principio del risultato merita, in tale contesto, una riflessione più ampia. Se il risultato dell’azione amministrativa non può essere ridotto alla mera celerità o economicità della procedura, esso deve necessariamente includere la qualità delle prestazioni richieste, anche sotto il profilo ambientale.

Ne deriva che l’integrazione dei criteri di sostenibilità non costituisce un limite alla discrezionalità amministrativa, ma una sua qualificazione in senso sostanziale, orientando le scelte della stazione appaltante verso soluzioni coerenti con gli obiettivi di transizione ecologica.

Per gli operatori economici, tale evoluzione comporta un mutamento significativo del quadro competitivo. La capacità di dimostrare la conformità ai criteri ambientali, la tracciabilità delle filiere, l’adozione di sistemi di gestione sostenibile e l’integrazione dei fattori ESG nei processi aziendali diventano elementi centrali nella costruzione dell’offerta.

La sostenibilità si trasforma, così, da costo a leva competitiva, incidendo sulla capacità dell’impresa di accedere al mercato pubblico e di posizionarsi efficacemente nelle procedure di gara.

Allo stesso tempo, le stazioni appaltanti sono chiamate a un salto qualitativo nella gestione delle procedure. La corretta applicazione dei CAM e, più in generale, dei criteri di sostenibilità richiede competenze tecniche, capacità di progettazione e un approccio consapevole alla definizione della domanda pubblica.

Non si tratta soltanto di inserire clausole ambientali nei documenti di gara, ma di ripensare l’intero processo di affidamento in funzione degli obiettivi di sostenibilità, evitando il rischio di una applicazione meramente formale delle norme.

In definitiva, l’evoluzione in atto conduce a una progressiva “sostanzializzazione” della sostenibilità nel diritto dei contratti pubblici. L’appalto non è più neutro rispetto agli obiettivi ambientali e sociali, ma diventa uno strumento attraverso il quale tali obiettivi vengono perseguiti in modo concreto. La sostenibilità assume così una funzione ordinante, capace di incidere sulla struttura del contratto, sui criteri di selezione e sulla stessa legittimità della procedura.

La sfida principale, nei prossimi anni, sarà quella di garantire un equilibrio tra esigenze di semplificazione e effettività della tutela ambientale, evitando che la sostenibilità si trasformi in un adempimento formale privo di reale incidenza. In questo senso, la qualità della progettazione e la capacità delle amministrazioni di tradurre i principi normativi in scelte operative concrete rappresenteranno il vero banco di prova di un sistema che, sempre più chiaramente, affida agli appalti pubblici un ruolo centrale nella transizione ecologica.

Ti è piaciuto questo articolo?