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04 Aprile 2025
Accesso agli atti e oscuramento dell’offerta: Sentenza nr. 300/2025 del TAR Puglia
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, con la sentenza nr. 300/2025, si è recentemente pronunciato favorevolmente sul ricorso proposto da un operatore economico, ordinando al Comune di Giovinazzo di consentire l’accesso completo all’intera offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario, nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali della città.
Il contenzioso è sorto a seguito della richiesta di oscuramento di alcune parti dell’offerta tecnica avanzata dall’aggiudicatario, il quale aveva invocato la protezione di segreti commerciali e tecnici per giustificare la riservatezza di alcune sezioni della propria proposta.
Il Comune, accogliendo parzialmente tale istanza, aveva limitato l’accesso a tali documenti, rendendo non visibili alcune sezioni dell’offerta.
Il ricorrente ha ritenuto l’accesso limitato incompatibile con i suoi diritti di difesa e, pertanto, ha impugnato la decisione del Comune. Il ricorso si è concentrato sull’illegittimità della nota PEC del 6 febbraio 2025 con la quale il Comune aveva concesso un accesso parziale all’offerta, oscurando alcune sezioni.
In particolare, il ricorrente ha contestato la decisione di oscurare parti dell’offerta tecnica senza una motivazione adeguata, sostenendo che la richiesta di oscuramento avanzata dall’aggiudicatario fosse troppo generica e priva dei necessari elementi a supporto dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali.
In merito all’istanza di oscuramento, il Tribunale ha osservato che “l’istanza di oscuramento proposta dalla contro interessata – al di là della epigrafica (e tautologica) affermazione per cui l’offerta conterrebbe ‘progettualità coperte da segreti aziendali’ – non è realmente motivata”, ribadendo che una affermazione così generica non può giustificare l’esclusione dall’accesso di un documento di gara.
Come precisato nella motivazione della sentenza, la legge relativa all’esistenza di segreti tecnici e commerciali (cfr. art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005) richiede che le informazioni aziendali e commerciali siano “soggette a misure di protezione ragionevolmente adeguate” per essere considerate segreti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2668/2024).
Nel caso di specie non è stato fornito alcun dettaglio concreto che giustificasse l’applicazione di tali misure in relazione alla documentazione oscurata. Inoltre, il TAR ha sottolineato che la protezione di segreti tecnici o commerciali, prevista dal codice della proprietà industriale, non può essere invocata senza una chiara motivazione.
Questo aspetto è centrale, poiché per contestare validamente l’aggiudicazione, la ricorrente ha bisogno di un accesso completo all’offerta, che permetta di comparare ogni singola sezione con i punteggi attribuiti. A rafforzare la tesi della ricorrente, il TAR ha citato il principio più generale sancito dal Consiglio di Stato, secondo cui il diritto di accesso prevale sull’interesse alla riservatezza dell’aggiudicataria, “anche a prescindere dalla non comprovata esistenza dei segreti commerciali e industriali”.
La trasparenza nelle gare pubbliche e il diritto di difesa di tutti i partecipanti, quindi, devono essere sempre considerati prevalenti rispetto alla protezione di informazioni commerciali non adeguatamente motivate.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che, secondo la relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del nuovo codice dei contratti pubblici, l’offerta selezionata in una gara diventa di “interesse pubblico”, e per questo deve essere, in generale, accessibile, “almeno tendenzialmente e nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti”.
Il giudizio, inoltre, non si è limitato a contestare l’approccio del Comune riguardo all’oscuramento, ma ha anche messo in evidenza l’importanza del diritto di accesso per la tutela dei diritti difensivi.
In tal senso, il TAR ha dichiarato che “la ricorrente ha dato anche adeguatamente conto del profilo di indispensabilità della visione dell’intera offerta ai fini della difesa – eventualmente in giudizio – dei propri diritti e interessi giuridici“.
In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di Giovinazzo di garantire l’accesso all’intera offerta, con l’eccezione di oscurare esclusivamente i nominativi e dati personali non rilevanti per la valutazione tecnica dell’offerta della concorrente aggiudicataria.
Questa decisione ribadisce la centralità del principio di accesso agli atti nelle gare pubbliche, ponendo un freno a interpretazioni troppo restrittive che potrebbero ostacolare la possibilità per i concorrenti di esercitare un controllo adeguato sul corretto svolgimento delle procedure di gara.
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