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14 Giugno 2024
Affidamento diretto previa indagine di mercato e principio di rotazione
Il T.A.R. per la Calabria con sentenza n. 848 del 29/05/2024, si sofferma sull’ambito di applicazione del principio di rotazione ex art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in relazione ad affidamenti diretti previa pubblicazione di un’indagine di mercato.
La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica ed informatica a favore dell’Università di Catanzaro, a seguito di avviso pubblico di indagine esplorativa.
In particolare, la Stazione Appaltante ha ritenuto di non invitare la ricorrente a presentare il proprio preventivo, nonostante abbia manifestato interesse coerentemente a quanto richiesto dall’Avviso, in quanto la stessa risulta affidataria di due precedenti contratti ad aggetto il medesimo servizio.
Secondo la Stazione Appaltante, nei confronti della ricorrente sussiste un veto derivante dal principio di rotazione, per cui le sarebbe preclusa la partecipazione alla procedura di selezione anche se in risposta a un Avviso pubblico di indagine di mercato.
La ricorrente lamenta quindi l’illegittimità dell’operato dell’Università per violazione del principio di legittimo affidamento e di rotazione: la Stazione Appaltante avrebbe infatti agito in modo del tutto arbitrario e contro il dettato normativo, posto che la procedura selettiva adottata era connotata dalla massima pubblicità, essendo infatti aperta a tutti gli interessati.
Il motivo è fondato.
È necessario premettere che il principio di rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 marzo 2023, n. 5555).
Nel caso in esame, il procedimento instaurato mediante l’Avviso di indagine esplorativa di mercato può essere equiparato a tutti gli effetti a una “procedura aperta al mercato”, essendo in esso prevista una selezione aperta a tutti e basata sul criterio dell’offerta più congrua e conveniente, così da escludere una potenziale lesione del principio di rotazione.
Il T.A.R. accoglie quindi le pretese della ricorrente, annullando sia l’avviso pubblico sia la successiva aggiudicazione, per aver precluso alla ricorrente di essere invitata a presentare il proprio preventivo in risposta a una procedura di selezione pubblica.
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