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22 Maggio 2026

Divieto di ribasso dei costi della manodopera: legittima la clausola della lex specialis a tutela del lavoro

Divieto di ribasso dei costi della manodopera: legittima la clausola della lex specialis a tutela del lavoro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione II, con sentenza n. 767 del 12 maggio 2026, si pronuncia sulla legittimità della previsione, contenuta nella lex specialis di gara, che esclude la ribassabilità dei costi della manodopera.

La controversia trae origine da una procedura, riservata alle cooperative sociali di tipo B, ad oggetto interventi di valorizzazione e riqualificazione di aree verdi di pregio ambientale, per la quale la stazione appaltante ha espressamente vietato la ribassabilità dei costi della manodopera indicati nella documentazione di gara.

La società ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione, contestando l’offerta economica della prima in graduatoria nella parte in cui la stessa ha indicato propri costi della manodopera più bassi rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante, nonché l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto comunque congrua e legittima l’offerta della prima classificata.

L’aggiudicataria, parte controinteressata nel ricorso, ha invece sostenuto che la lex specialis non avrebbe impedito agli operatori economici di ribassare i costi della manodopera e che, ove interpretata in tal senso, la clausola avrebbe dovuto considerarsi nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Secondo il Collegio, nel caso di specie il costo della manodopera non era ribassabile per una precisa scelta discrezionale della stazione appaltante, espressa in modo inequivoco nella lettera di invito e nella documentazione di gara. Tale scelta connota la specifica disciplina della procedura nel senso di escludere dalla dinamica competitiva dei ribassi la componente relativa al lavoro.

Muovendo da tale premessa, il TAR esclude che la clausola possa essere considerata nulla o irragionevole. La previsione, infatti, non introduce un requisito arbitrario né impedisce ai concorrenti di partecipare alla gara in condizioni di parità, ma si limita a fissare una regola uniforme per tutti gli operatori economici.

Particolare rilievo assume, nella motivazione della sentenza, la natura dell’appalto, caratterizzato da un’elevata incidenza della manodopera. In tale contesto, la scelta di sottrarre il costo del lavoro al ribasso viene valorizzata come strumento discrezionale della stazione appaltante finalizzato alla tutela del lavoro.

Ne consegue che l’offerta dell’aggiudicataria, avendo indicato costi della manodopera inferiori rispetto a quelli qualificati come non ribassabili dalla lex specialis, si pone in contrasto con le regole di gara. Inoltre, la successiva verifica di congruità risulta viziata, in quanto effettuata assumendo come riferimento un importo diverso da quello effettivamente offerto.

In conclusione, la sentenza in commento riconosce la legittimità della previsione con cui la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, esclude il ribasso sui costi della manodopera, specialmente negli appalti ad alta intensità di lavoro.

La clausola non integra una causa di esclusione atipica, ma costituisce una regola di gara volta a tutelare la componente lavoristica dell’appalto e a garantire una competizione effettivamente paritaria tra gli operatori economici.

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