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12 Dicembre 2025
Errore materiale e autotutela: quando l’offerta non si può correggere

La sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 16638 del 2025, rappresenta un punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta e dei limiti della correzione ex post.
La controversia trae origine dalla partecipazione di un operatore economico a una gara per l’affidamento triennale dei servizi di contact center. La società risultava inizialmente prima classificata. Tuttavia, la stazione appaltante avviava il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, rilevando un significativo scostamento tra l’offerta economica e i valori stimati, in particolare con riferimento ai costi della manodopera.
Durante questa fase, Konecta inviava due relazioni giustificative, in cui però si verificava un errore materiale nella trasposizione dei dati sugli FTE dedicati al servizio di “consulenza specialistica inbound”. L’errore comportava una sottostima significativa rispetto al monte ore previsto dal capitolato, rendendo l’offerta non conforme ai requisiti tecnici. La stazione appaltante giudicava pertanto l’offerta “non seriamente proposta” e procedeva all’esclusione.
Il concorrente presentava quindi un’istanza di autotutela, fornendo i dati corretti. La richiesta veniva respinta e l’aggiudicazione veniva disposta a favore del secondo in graduatoria.
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso della società ricorrente, chiarendo alcuni principi fondamentali
1. Riconoscibilità dell’errore – L’errore di trascrizione commesso da Konecta non era riconoscibile dalla stazione appaltante “in base alla mera lettura del documento, ma postula necessariamente, ai fini della sua correzione, il ricorso ad elementi esterni al documento stesso”.
2. Validità dell’atto – La validità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento allo stato di fatto al momento della sua adozione. Sopravvenienze, come la rettifica successiva dell’errore tramite istanza di autotutela, non possono inficiare la legittimità dell’atto originario. Come osserva la sentenza, “la nuova ripartizione degli operatori FTE resa nota alla stazione appaltante solo dopo il provvedimento di esclusione non è idonea ad inficiare ex post il precedente atto amministrativo”.
3. Limiti della verifica di anomalia – L’operatore economico non può modificare o integrare l’offerta al di fuori della fase di verifica dell’anomalia. La sentenza ribadisce che “il contenuto del ricorso – nel quale la ricorrente ammette come la congruità dell’offerta sia stata dimostrata solo ex post con l’istanza di autotutela – conferma la correttezza del provvedimento di esclusione”.
4. Onere di trasparenza e responsabilità – Durante la procedura, è responsabilità esclusiva dell’operatore fornire dati completi e corretti. Le correzioni intervenute successivamente non possono retroagire.
La pronuncia sottolinea il rigore necessario nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica e il rispetto dei principi di parità di trattamento tra concorrenti. Pur riconoscendo la possibilità di rettifiche limitate durante il procedimento di verifica dell’anomalia, il TAR Lazio delimita chiaramente i confini di tale flessibilità, impedendo che l’autotutela venga usata per modificare dati sostanziali ex post.
In definitiva, la sentenza riafferma due principi chiave per i contratti pubblici: l’immodificabilità dell’offerta dopo la conclusione della verifica dell’anomalia e la legittimità “ex tunc” dei provvedimenti amministrativi.
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