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06 Maggio 2022
Il punto sul principio di unicità dell’offerta
Il Tar Piemonte con sentenza n. N. 00161/2022 esplicita il concetto di unicità dell’offerta, fornendo alle stazioni appaltanti, ai fini di valutazione delle offerte tecniche, la differenza tra proposte alternative e proposte cumulate.
La commissione, fermo restando il proprio potere discrezionale di valutazione delle offerte tecniche deve valutare attentamente se il principio di unicità dell’offerta viene violato dalle proposte presentate dagli operatori economici.
In tal senso, i giudici hanno esplicitato per quale ragioni tale principio risulta essere violato:
“La giurisprudenza ha chiarito che il vero attentato al principio dell’unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre.
Infatti, è palese che solo in queste ipotesi il concorrente munito di un’offerta plurima è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante, a differenza dei rimanenti concorrenti che non possono far altro che scommettere sull’unica proposta avanzata.
Al contrario se vengono offerte più proposte cosiddette “cumulate” tale principio non risulta violato.
Infatti: “Il suddetto pericolo non si coglie nel caso di offerta cumulativa, ossia di offerta che è la risultante della combinazione di più soluzioni tecniche e/o di più prodotti anche diversi, tutti congiuntamente proposti per un prezzo complessivamente unitario, giacché in tale evenienza il candidato formula un’offerta unica dal punto di vista sostanziale, in grado di non creare squilibri all’interno del meccanismo concorrenziale.
In conclusione, qualora si verifichi in sede di offerta tecnica che le varie “offerte” apparentemente cumulate proposte siano riconducibili ad una sola soluzione, rispondente anche all’unico prezzo, in tal caso non può ritenersi violato il principio di unicità dell’offerta.
Al contrario, quando sono proposte soluzioni alternative tra loro, per cui una opzione esclude automaticamente le altre, la Commissione deve valutare tale offerta come lesiva del principio di unicità, in quanto violerebbe la par condicio degli altri concorrenti che, ai fini della valutazione discrezionale, hanno sottometto una sola proposta ai fini della valutazione discrezionale della commissione.
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