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03 Novembre 2023
Dal principio al criterio DNSH. Le FAQ della Commissione Europea
La Commissione Europea si è occupata dell’interpretazione e della portata del rispetto del principio DNSH: “Do No Significant Harm”, tradotto come non arrecare un danno significativo, pilastro della normativa ambientale, strettamente connesso ai cambiamenti climatici in atto.
Dopo la comunicazione di aggiornamento degli orientamenti sul principio DNSH dell’11 ottobre 2023, è emerso che gli Stati membri non sono tenuti a fare riferimento ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dal Regolamento Tassonomia per comprovare la conformità al principio DNSH. Difatti, ai sensi del “Considerando 11 – ter” del Regolamento RRF, l’entrata in vigore degli atti delegati contenenti i criteri di vaglio tecnico (qualitativi e /o quantitativi) non dovrebbe incidere sugli orientamenti tecnici indicati dalla Commissione Europea. Conseguentemente, nella valutazione della conformità al principio DNSH, gli Stati membri possono avvalersi dei criteri presenti negli atti delegati elaborati a norma del regolamento Tassonomia.
Il criterio DNSH, quindi, sembrerebbe composto da due sub criteri: il non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e il dare un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali.
Si rammenta che il “Do No Significant Harm” è stato introdotto nel 2021 in occasione del programma Next Generation EU, che intendeva favorire la ripresa dell’Unione Europea dopo la pandemia di Covid-19.
“
Gli Stati membri sono pertanto chiamati ad applicare tale principio nei propri Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.
”
Legata al concetto DNSH è la tassonomia delle attività economiche considerate sostenibili. A tal proposito, è necessario precisare che il DNSH non è indicativo di una prescrizione ma è un principio meramente valutativo; conseguentemente, ciascun Paese membro deve valutare se si verifica un danno ambientale e , dunque, orientare i relativi finanziamenti.
In estrema sintesi, la Commissione ha individuato sei obiettivi ambientali, attraverso il regolamento sulla tassonomia, e precisamente:
- Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo alla mitigazione del cambiamento climatico se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se determina un aumento dell’impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto delle risorse naturali, o se aumenta significativamente la produzione, l’incenerimento o smaltimento dei rifiuti, o se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni ambientali significativi e a lungo termine;
- Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se pregiudica in modo significativo il buono stato e la resilienza degli ecosistemi o lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse dell’Unione.
Applicando tale principio, tuttavia, gli Stati membri hanno riscontrato notevoli difficoltà nell’applicazione di un principio che secondo le aziende può essere paralizzante: qualunque attività umana comporta infatti un impatto ambientale e la definizione di “danno non significativo” appare vaga e discrezionale.
Tanto premesso, la Comunicazione C/2023/267 si articola con un’elencazione di domande e risposte, al fine di dirigere le aziende nell’allineamento alla tassonomia e per migliorare le attività economiche che sono ammissibili alla tassonomia, ma che non risultano ancora allineate a quest’ultima.
Di primaria importanza appaiono i chiarimenti tecnici in risposta a domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell’atto delegato «Clima» al fine di semplificarne l’applicazione.
A tale riguardo la Commissione sottolinea che la valutazione d’impatto che accompagna l’atto delegato «Clima» contiene spiegazioni sul ragionamento seguito per definire i criteri di vaglio tecnico e sul bilanciamento tra i requisiti del regolamento sulla tassonomia.
Si precisa tuttavia che soltanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è competente a fornire un’interpretazione autoritativa del diritto dell’Unione e che ”i pareri espressi nella comunicazione in esame non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione”.
Da tale precisazione si evince come il principio DNSH sia destinato ancora ad essere oggetto di interpretazioni e cambiamenti, considerando che la stessa Commissione, con la presente comunicazione, si sia limitata ad effettuare un’opera di sintesi di regolamenti, orientamenti tecnici e chiarimenti che si sono susseguiti fino ad oggi.
La Comunicazione C/2023/305, invece, si occupa dell’interpretazione e dell’attuazione di talune disposizioni giuridiche dell’atto delegato relativo all’informativa concernente la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia.
In questo documento, la Commissione risponde ad una serie di domande relative all’applicazione del Reg. 2021/2178/UE che impone, a partire dal 1°gennaio 2024 e solo per certe imprese, di comunicare una rendicontazione di sostenibilità, in cui siano incluse anche le informazioni sulle attività “sostenibili” secondo la tassonomia.
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