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16 Gennaio 2026
Legge di Bilancio 2026: le principali novità in materia di appalti pubblici

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028”, il legislatore interviene sulla disciplina dei contratti pubblici di lavori, introducendo una serie di misure volte a rafforzare il controllo dei costi, a garantire l’equilibrio contrattuale e a favorire la tempestiva realizzazione delle opere.
Tra le novità di maggior rilievo figura l’istituzione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, finalizzato a garantire il monitoraggio dei costi delle opere sull’intero territorio nazionale, e a promuovere la sostenibilità economica degli interventi nel medio e lungo periodo. Il prezzario sarà adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sarà aggiornato con cadenza annuale. Tale strumento non sostituisce i prezzari regionali, ma opera come strumento di coordinamento e supporto, indicando, per ciascuna categoria di prodotti, attrezzature e lavorazioni, le soglie di variazione dei prezzi applicabili a livello territoriale.
A supporto del “prezzario nazionale” viene istituito l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, con funzioni di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi e alle dinamiche di mercato.
L’Osservatorio svolgerà un ruolo centrale nel promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari e nel verificare la coerenza e la congruità nell’applicazione delle clausole di revisione prezzi. L’Osservatorio sarà istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT e opererà anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione.
La Legge di Bilancio 2026, inoltre, interviene sulla disciplina della revisione dei prezzi per gli appalti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte entro il 30/06/2023, stabilendo che per le lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2026, e fino alla fine dei lavori, “lo stato di avanzamento lavori è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome”.
Il riconoscimento dei maggiori importi è graduato in funzione della data di presentazione delle offerte: nella misura del 90%, per i contratti con termine di presentazione delle offerte entro il 31/12/2021 e dell’80% per quelli con termine di presentazione delle offerte tra il 1/01/2022 e il 30/06/2023. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il MIT dovrà effettuare una ricognizione puntuale degli interventi finanziati con risorse pubbliche e interessati dalla revisione dei prezzi indicando, per ogni intervento, gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari, con un aggiornamento annuale.
La Legge di Bilancio interviene anche sulla disciplina del premio di accelerazione con una modifica all’articolo 126 comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ampliando le fonti di copertura finanziaria del premio. Accanto alle risorse già previste nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti”, viene ora espressamente consentito l’utilizzo di una quota delle economie derivanti dai ribassi d’asta, nel limite massimo del 50% delle stesse.
La modifica assume un rilievo operativo significativo, in quanto consente alle stazioni appaltanti maggiore flessibilità nella gestione delle risorse di gara, valorizzando le economie realizzate in fase di aggiudicazione per sostenere meccanismi premiali legati al miglioramento dei tempi contrattuali di esecuzione.
Infine, la Legge interviene anche sul tema degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, per l’anno finanziario 2026, il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti e su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa, le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato e destinate agli incentivi relativi a ciascun appalto di lavori, servizi o forniture, laddove la struttura ministeriale operi in qualità di stazione appaltante. Resta ferma la necessità, per ciascuna amministrazione, di adottare il proprio regolamento interno per la ripartizione degli incentivi.
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