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10 Maggio 2024
La regolarità fiscale dell’impresa concorrente deve persistere per tutta la durata della procedura ad evidenza pubblica. Adunanza Plenaria sent. 24 Aprile 2024 n.7
Il caso nasce dal ricorso avanzato da un operatore economico giunto secondo classificato in una gara aperta per l’affidamento di servizi di pulizia.
La ricorrente adiva al TAR della Lombardia lamentando che si sarebbe dovuta escludere l’aggiudicataria prima classificata dalla gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia perché priva del requisito della regolarità fiscale, sia per non aver dichiarato tale carenza nel corso dello svolgimento di un precedente servizio. Quest’ultima infatti aveva versato in ritardo il Contributo unificato in un precedente giudizio che l’aveva vista come parte in causa, ma non aveva pagato la sanzione corrispondente al ritardo che ammontava ad euro 18.000.
Il Tribunale però respingeva tale ricorso sottolineando come l’importo del contributo unificato non sarebbe “stato notificato all’impresa” e che lo stesso sarebbe stato da quest’ultima “conosciuto a gara avviata e puntualmente corrisposto”.
L’operatore economico a questo punto adiva al Consiglio di Stato, dove sottolineava la necessaria continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, continuità che l’aggiudicataria avrebbe pacificamente perduto con riguardo alla regolarità fiscale.
La ricorrente inoltre, sottolinea la mancanza di provvedimenti da parte della Stazione Appaltante, la quale avrebbe dovuto agire al riguardo, verificando il mantenimento dei suddetti requisiti in corso d’esecuzione durante la gara.
In difesa, l’aggiudicataria rispondeva adducendo il consolidato indirizzo giurisprudenziale che esclude ogni facoltà per la Stazione Appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Nel caso di specie vi era stata una certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che statuiva la regolarità della posizione fiscale dell’aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato, trovandosi di fronte a due orientamenti giurisprudenziali ben saldi e consolidati, ha deciso di rimettere la questione all’Adunanza Plenaria, al fine di derimere la contesa.
Con sentenza del 24 Aprile 2024 n.7, il supremo organo giurisprudenziale amministrativo ha riconosciuto le ragioni della ricorrente. L’Adunanza Plenaria ha specificato che i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali).
La Plenaria ha infatti statuito che “il concorrente che partecipa ad una gara pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi”.
“
L’onere di informare la Stazione Appaltante, secondo la Plenaria, discende dal principio di buona fede e leale collaborazione tra le parti, principi fondanti in tema di contrattualistica pubblica.
”
Il Tribunale continua, poi, specificando come sia allo stesso tempo compito della Stazione Appaltante avviare i relativi ed opportuni controlli, al fine dell’accertamento della persistenza dei requisiti di ammissione tra i quali il corretto lasso temporale coperto dalle certificazioni presentate.
La Plenaria specifica infatti come in tema di certificazioni tributarie, quest’ultime debbano fare riferimento non solo alla fotografia che descrive l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta, ma deve coprire tutto il periodo successivo fino alla stipula del contratto.
In virtù di tali orientamenti, l’Adunanza Plenaria ha chiarito come il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti, integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 95 comma 2 del nuovo Codice D. Lgs. 36/2023) ed ha annullato conseguentemente il provvedimento di aggiudicazione e l’inefficacia del contratto stipulato con la prima classificata ed ha stabilito il subentro nello stesso della ricorrente.
Pertanto si desume che, in caso di partecipazione ad una procedura di gara, la mancata corrispondenza tra DGUE presentato in sede di offerta e controlli in fase di aggiudicazione in ambito di regolarità fiscale non preventivamente comunicati dall’operatore alla Stazione Appaltante, anche durante la procedura comporti una pacifica esclusione del concorrente.
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