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22 Novembre 2024

Quando è necessario nominare il DEC?

Quando è necessario nominare il DEC?

L’ANAC, in funzione consultiva, con parere n. 53 del 16 ottobre 2024 si è espressa sulle circostanze che determinano la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, quale figura distinta e separata da quella del RUP.

Nel caso oggetto di parere, un’amministrazione richiedeva indicazioni circa una procedura di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica, affermando di aver nominato il DEC, in aggiunta al RUP, avendo ritenuto si trattasse di una fornitura rientrante nelle ipotesi degli affidamenti di particolare complessità.

Ciononostante, erano emerse incertezze sulle altre ipotesi in cui le disposizioni prevedono come obbligatoria la nomina del DEC.

L’Amministrazione, difatti, chiedeva se le ipotesi legittimanti la nomina del DEC, previste dall’All. I.2 del Codice, fossero da ritenere alternative rispetto al caso previsto all’art. II.14 e, quindi, domandava all’Autorità se fosse possibile la nomina del DEC ai sensi dell’art. 8, co. 4, dell’All. I.2 anche per affidamenti di importo inferiore ai € 500.000.

L’istante, facendo riferimento all’art. 15, co. 5 del d.lgs. 36/2023 e all’art. 8, co. 4, dell’Allegato I.2, da un lato, nonché all’art. 114, co. 8 del Codice e agli artt. 31, co.1 e 32, co. 3 dell’Allegato II.14, dall’altro, evidenziava il proprio dubbio interpretativo, con riferimento alle ipotesi in cui le disposizioni del Codice prevedono, come obbligatoria, la nomina del DEC.

Con il predetto parere, ANAC chiarisce quando prevedere il DEC in affiancamento al RUP (precisando peraltro che  la corresponsione dell’incentivo per funzioni tecniche può essere riconosciuto per gli appalti di forniture solo nel caso in cui sia prevista tale figura).

A tal proposito, giova evidenziare che il Codice prevede questa dicotomia per i contratti di importo superiore a € 500.000, definiti “di particolare importanza”, per i contratti anche di importo inferiore a 500.000,00 euro ma superiore alla soglia comunitaria, e per i contratti, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, aventi ad oggetto interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico.

Per quanto concerne quest’ultimo tipo di contratti, si fa riferimento alle attività caratterizzate da prestazioni aventi ad oggetto molteplici competenze quali interventi che prevedono l’uso di componenti o di processi produttivi innovativi o di complesse prestazioni, sotto il profilo della  funzionalità o anche con riferimento all’organizzazione interna alla stazione appaltante, in quanto si basano su un forte coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che si sono occupati della procedura.

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