• Parere del Ministro delle Infrastrutture sull’interpretazione dell’ammontare delle violazioni fiscali ai fini dell’esclusione dalla gara applicabile anche al D. Lgs. 36/2023

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07 Luglio 2023

Parere del Ministro delle Infrastrutture sull’interpretazione dell’ammontare delle violazioni fiscali ai fini dell’esclusione dalla gara applicabile anche al D. Lgs. 36/2023

Parere del Ministro delle Infrastrutture sull’interpretazione dell’ammontare delle violazioni fiscali ai fini dell’esclusione dalla gara applicabile anche al D. Lgs. 36/2023

Il nuovo codice appalti, D. Lgs 36/2023, in continuità con le previsioni dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 prevede che l’operatore economico sia escluso dalle procedure di appalto qualora abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.” (art. 94.c6)

Sono definite violazioni  definitivamente accertate, secondo l’art. 1 dell’allegato II.10 quelle  contenute  in  sentenze  o   atti amministrativi non più soggetti a impugnazione per un importo complessivo superiore a 5.000,00 €. 

L’art. 95 c. 2 richiama invece le cause di esclusione non automatica: La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.”

L’entità della gravità è indicata all’art. 3 dell’allegato II.10, secondo cui, la violazione si considera grave quando comporta  l’inottemperanza  a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un  importo  che,  con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o  superiore  al  10  per cento del valore dell’appalto. ….   In  ogni  caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a  35.000  euro.”

Con un recente parere, n. 1962/2023, il Ministero delle Infrastrutture (MIMS) ha chiarito se tale ammontare massimo di 35.000,00 € vada inteso come  riferito al debito complessivo dell’operatore economico nei confronti dello Stato o invece alla singola violazione contestata. 

Secondo tale parere le stazioni appaltanti devono considerare non la singola violazione ma il debito complessivo. La motivazione, secondo il MIMS, risiede nella gerarchia delle fonti in quanto “in caso di contrasto tra fonti abilitate su di una stessa materia prevale la fonte di grado più elevato nella scala gerarchica.” Quindi, secondo il MIMS,  l’art. 3 del DM 28-9-2022, è da ritenersi riferito al debito complessivo in quanto la norma di rango primario (art. 80 comma 4 Dlgs 50/16) ha prevalenza sulla norma regolamentare (Art. 3 DM 28-9-22). 

Tale interpretazione vale sia per l’applicazione nel D. Lgs. 50/2016 sia nel D. Lgs. 36/2023.

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