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11 Novembre 2022

Requisito di capacità tecnica e professionale e annullamento del contratto

causa di esclusione anche se le prestazioni sono effettivamente eseguite?

Requisito di capacità tecnica e professionale e annullamento del contratto

L’annullamento dell’aggiudicazione e il successivo annullamento dei relativi contratti stipulati, produce i propri effetti a partire dalla stipula degli stessi, o dal momento di declaratoria di annullamento?

E come si considerano le prestazioni medio tempore eseguite, ai fini della sussistenza del requisito di capacità tecnico e professionale?

Il Consiglio di Stato offre la risposta a queste domande con la sentenza n. 9428 del 31 ottobre 2022, con la quale è stato chiamato a giudicare il ricorso del secondo classificato avverso l’aggiudicazione di un appalto relativo la gestione integrata del servizio di igiene ambientale del Comune di Sant’Elpidio a Mare, indetta da parte della Provincia di Fermo con procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il motivo di ricorso si incentra principalmente attorno al requisito di capacità tecnica e professionale, previsto dal disciplinare di gara, relativo alla “esecuzione nell’ultimo triennio (2017/2018/2019), di almeno n. 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, prestato a favore di un’amministrazione pubblica per un importo annuo non inferiore ad € 1.520.811,67 Iva esclusa (…)”.

La società ricorrente sostiene che il richiamato requisito di capacità tecnica e professionale non sussisteva in capo all’aggiudicataria controinteressata, e pertanto si sarebbe dovuto provvedere all’esclusione di quest’ultima. Infatti, sempre il CDS, (sentenza n.4544 25 luglio 2018), aveva in precedenza annullato l’aggiudicazione relativa al servizio posto a fondamento del requisito tecnico professionale indicato in sede di sottomissione dell’offerta, in particolare per mancanza, in capo alla resistente, del certificato di gestione ambientale richiesto per partecipare. Parallelamente, sempre il CDS con ordinanza pronunciata in sede di ottemperanza di chiarimenti, ha dichiarato che la stazione appaltante di quel servizio “ha l’obbligo di caducare i contratti di appalto stipulati con il RTI (aggiudicatario)”.

A giudizio della ricorrente, quest’ultima ordinanza sarebbe successivamente stata elusa in quanto il Comune di Acquaviva delle Fonti ha successivamente adottato un provvedimento che ha mantenuto in capo alla controinteressata, se pure in via temporanea, l’affidamento del servizio.

Nella sentenza di primo grado, il TAR Marche ha evidenziato circa tale circostanza che “la eventuale declaratoria di inefficacia del contratto ha effetto ex nunc, e da ciò che consegue che non si può sostenere l’automatica irrilevanza, a qualsiasi effetto, delle prestazioni contrattuali che l’aggiudicatario illegittimo abbia medio tempore eseguito in forza di un contratto che in quel momento era valido ed efficace”.

Il Consiglio di Stato, nel corso delle considerazioni in diritto, aderisce all’interpretazione offerta dal giudice di primo grado. In particolare viene ribadito che la successiva dichiarazione di inefficacia del relativo contratto non ha l’effetto di rendere automaticamente irrilevanti le prestazioni eseguite, come invece vorrebbe la ricorrente appellante, dato che non opera in via retroattiva.

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