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28 Marzo 2025

Sentenza del TAR Puglia 21.03.2025: Partecipazione ad una procedura di gara suddivisa in lotti

Sentenza del TAR Puglia 21.03.2025: Partecipazione ad una procedura di gara suddivisa in lotti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, il 21 marzo 2023 ha esaminato il ricorso n. 515 del 2024 presentato dalla Imbres S.r.l., in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.P.), contro diversi soggetti coinvolti nella procedura di gara per l’affidamento di un appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia.

In sostanza, la Imbres S.r.l. contesta la legittimità dell’esclusione dalla gara, richiedendo una revisione della procedura e l’annullamento degli atti connessi, inclusa la possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.

Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di contrasto al dissesto idrogeologico, con l’approvazione degli atti di gara tramite Decreto n. 470 del 12 maggio 2023.

La gara riguardava due lotti: Lotto 1 – Comune di Peschici e Lotto 2 – Comune di San Giovanni Rotondo.

Il disciplinare stabiliva che l’appalto fosse suddiviso in due lotti geografici e funzionali, e che ogni operatore economico potesse aggiudicarsi un solo lotto. Era prevista la partecipazione aggregata, ma non la possibilità per un solo offerente di aggiudicarsi entrambi i lotti. Inoltre, le offerte presentate da operatori economici che avessero in comune anche un solo componente sarebbero state considerate come appartenenti allo stesso offerente.

La Commissione di gara, applicando il vincolo di aggiudicazione previsto dal disciplinare di gara, ha escluso l’operatore economico R.T.I. Imbres S.r.l. dal Lotto 2, poiché il raggruppamento era già coinvolto nel Lotto 1 attraverso gli stessi professionisti. Pertanto, l’aggiudicazione del Lotto 2 è stata proposta al Consorzio Stabile Fenix, che aveva presentato la migliore offerta successiva.

Il cuore della controversia riguarda l’interpretazione e l’applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dal bando, che ha stabilito che un operatore economico non può aggiudicarsi più di un lotto. La questione si complica poiché il raggruppamento Imbres, che aveva ottenuto il primo posto per il Lotto 2, era collegato tramite alcuni professionisti a un altro raggruppamento (CO.GE.MAR) che aveva vinto il Lotto 1. La presenza degli stessi professionisti in entrambi i raggruppamenti ha sollevato il dubbio che le offerte fossero riconducibili a un unico operatore economico, violando le disposizioni relative alla partecipazione in lotti distinti.

Imbres ha sollevato vari motivi di illegittimità contro l’esclusione, contestando la legittimità del vincolo di aggiudicazione previsto nel bando. Le sue censure includono la violazione di diversi principi del Codice dei contratti pubblici, della direttiva europea sugli appalti e dei principi di trasparenza, imparzialità, e concorrenza. Imbres ha richiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’aggiudicazione del Lotto 2 al suo raggruppamento.

Le amministrazioni coinvolte hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso e la legittimità delle scelte della stazione appaltante, sostenendo che non sussistevano vizi nella procedura di gara.

La questione solleva importanti interrogativi sull’interpretazione di tale vincolo e sulla compatibilità di una tale disposizione con le normative europee, in particolare con i principi di concorrenza e non discriminazione.

Inoltre, il caso sottolinea la crescente importanza delle questioni relative ai gruppi societari, alla partecipazione in lotti separati, e alla necessità di tutelare la concorrenza, aspetto che potrebbe richiedere una riflessione più ampia, anche in sede europea.

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sarà determinante per chiarire se le disposizioni in materia di vincolo di aggiudicazione siano conformi al diritto comunitario. Fino a tale pronunciamento, il giudizio nazionale potrebbe proseguire, ma le implicazioni di tale decisione potrebbero avere un impatto significativo sulle modalità di partecipazione alle gare pubbliche e sull’interpretazione delle normative in materia di appalti pubblici.

In particolare, il concetto di “lotto funzionale” previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e, in particolare, dall’art. 3, comma 1, lett. qq) è stato correttamente applicato dalla Stazione Appaltante. La suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, anche se i lotti stessi sono destinati a distinti interventi, può essere ritenuta legittima se, pur se trattasi di lavori diversi, vi sia un legame strategico che giustifichi tale divisione. La giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui la suddivisione in lotti non deve necessariamente essere determinata da una mera divisione fisica di un’opera, ma può rispondere a esigenze di funzionalità, fruibilità e fattibilità autonome di ciascun lotto, come nel caso in esame.

Il Tribunale osserva che la decisione della Stazione Appaltante di suddividere gli interventi in lotti funzionali è correttamente motivata e si inserisce nell’ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa della pubblica amministrazione. Tale scelta è stata guidata dalla natura complementare dei lavori e dalla loro connessione con il più ampio obiettivo di contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia, che è un programma strategico unitario del Commissario di governo. Nonostante la differente localizzazione geografica delle opere nei comuni di Peschici e San Giovanni Rotondo, l’intervento complessivo è finalizzato alla mitigazione dei rischi idrogeologici sul territorio e alla promozione della sicurezza ambientale. Ogni lotto ha una propria funzionalità autonoma, ma si inserisce in un piano più ampio, con il medesimo obiettivo di interesse pubblico.

Il Tribunale sottolinea che la gara in questione ha una natura plurima, come confermato dalle differenti caratteristiche dei lotti (geografiche, finanziarie, tecniche e procedurali). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la suddivisione in lotti consente di considerare la gara come una pluralità di procedure, ognuna avente il proprio C.I.G., importo, contributi A.N.A.C., offerte tecniche ed economiche distinti, e con distinti provvedimenti di aggiudicazione. La natura di “gara plurima” è dunque congruente e legittima, in quanto non contrasta con le disposizioni normative.

Il Tribunale respinge inoltre le censure relative al vincolo di aggiudicazione. Secondo il Tribunale, tale vincolo non contrasta con l’art. 51, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016. La Stazione Appaltante ha agito nell’ambito della propria discrezionalità, imponendo un vincolo di aggiudicazione che, pur non limitando la partecipazione iniziale, restringe la possibilità di aggiudicazione a un solo lotto per ogni offerente. Questo approccio è ritenuto conforme ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

Il ricorso è respinto, con dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che viene estromesso dal giudizio. La decisione del Tribunale si basa sull’esercizio della discrezionalità amministrativa della Stazione Appaltante, che ha agito in conformità con la legge e con i principi giuridici applicabili.

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