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24 Marzo 2023

Nuovo Codice Appalti: revisione prezzi e rinegoziazione del contratto

Nuovo Codice Appalti: revisione prezzi e rinegoziazione del contratto

Lo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici  – nella versione che il Consiglio di Stato ha trasmesso al Governo lo scorso 7 dicembre 2022 – prevede due importanti novità: l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi e il diritto alla rinegoziazione del contratto secondo buona fede.

La nuova disciplina della revisione dei prezzi (art. 60) equipara gli appalti di lavori a quelli di servizi e forniture, sopperendo al vuoto normativo che al momento sussiste per quest’ultimi. Nella bozza del nuovo Codice non sono ancora definite le soglie entro cui procedere alla revisione. In linea con l’impostazione della norma, si ritengono applicabili le percentuali previste dall’art. 29 del DL n. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter). 

Anche in relazione a questo tema, le Commissioni permanenti di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole con le seguenti principali osservazioni:

  • ridurre la soglia del 5 % (fino al 2%) oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell’importo complessivo del contratto;
  • innalzare la soglia dell’80 % (fino al 90%) per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa; 
  • ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno semestrale di tali indici (anche a cadenza mensile secondo l’indicazione del Senato); 
  • chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture si applica solo ai contratti di durata;
  • prevedere espressamente l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • ridefinire le modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi.

Sul punto sarà interessante capire se il Governo, nella versione definitiva del testo del nuovo Codice, apporterà o meno le modifiche auspicate da Camera e Senato.

Resta comunque ferma la possibilità – introdotta dal nuovo art. 9 – di rinegoziare con l’appaltatore le condizioni economiche stabilite nel contratto d’appalto, laddove in corso di esecuzione dovessero verificarsi circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare l’originale equilibrio contrattuale.

Lo schema del nuovo Codice, infatti, introduce nel diritto dei contratti pubblici il concetto di rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni dell’appalto, sulla scorta dei principi civilistici di equilibrio contrattuale e riconduzione ad equità, sempre che la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il rischio economico.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione, la stazione appaltante può ricorrere alle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, utilizzando anche le economie da ribasso d’asta.

Al comma 2 si precisa inoltre che la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Le clausole di rinegoziazione possono essere previste dalla stazione appaltante già in fase di indizione della procedura di gara, soprattutto quando il contratto risulta particolarmente esposto – per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze – al rischio di interferenze da sopravvenienze.

Pertanto, a differenza della clausola di revisione dei prezzi, la stazione appaltante non ha l’obbligo di prevedere le clausole di rinegoziazione nella documentazione di gara; nel caso in cui queste non siano previste, il comma 8 dell’art. 120 del nuovo codice prevede che: 

  • la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto;
  • il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi;
  • nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

In conclusione è evidente come l’approccio del nuovo codice è quello di favorire il mantenimento del rapporto contrattuale con la previsione di istituti, quali la revisione dei prezzi e il diritto alla rinegoziazione, volti a eliminare gli effetti distorsivi di situazioni sopravvenute e non prevedibili al momento dell’indizione della procedura di gara.

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