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13 Marzo 2026
Finanza di progetto come procedimento bifasico: rito applicabile e interesse a ricorrere

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I, con sentenza n. 1135 del 6 marzo 2026, si pronuncia sul procedimento di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., chiarendo la natura bifasica dell’istituto e le conseguenze che ne derivano sul piano del rito applicabile e dell’interesse a ricorrere.
La controversia trae origine dall’avviso pubblico con cui ALER Milano, nell’ambito del PNRR, ha sollecitato la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato per interventi di efficientamento energetico sugli immobili di propria competenza.
All’esito della valutazione preliminare, l’Ente ha individuato alcune proposte da sottoporre alla successiva fase di valutazione, escludendo quella presentata dalla società ricorrente. Quest’ultima ha impugnato il provvedimento, deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’illegittimità delle modalità di selezione adottate.
Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, il TAR ribadisce che la finanza di progetto si articola in due fasi distinte, sebbene funzionalmente collegate.
La prima fase è volta alla selezione del progetto ritenuto di pubblico interesse e si conclude con l’individuazione della proposta da porre a base della successiva gara. In tale ambito l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, funzionale alla programmazione e alla definizione dell’intervento da realizzare.
La seconda fase è, invece, rappresentata dalla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento della concessione.
Si tratta di segmenti procedimentali “strutturalmente autonomi ma biunivocamente interdipendenti”, ciascuno caratterizzato dall’adozione di un provvedimento conclusivo autonomamente impugnabile.
Muovendo da tale premessa, il Collegio affronta la questione del rito applicabile, affermando che il provvedimento impugnato attiene alla prima fase della procedura e non integra ancora una “procedura di affidamento” in senso proprio. Ne consegue che non trova applicazione il rito speciale in materia di contratti pubblici di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., ma il rito ordinario amministrativo.
Con riguardo alla configurazione o meno di un interesse a ricorrere già in questa prima fase, il TAR cita testualmente il principio affermato dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 1 del 28 gennaio 2012) secondo cui l’atto conclusivo della prima fase – di selezione del progetto ritenuto di pubblico interesse – è immediatamente lesivo per il concorrente non prescelto, in quanto determina un arresto definitivo del suo progetto e preclude la possibilità di conseguire la concessione sulla base della proposta presentata.
Ne consegue la sussistenza in capo alla società ricorrente dell’interesse a ricorrere, dal momento che la delibera impugnata non è un atto endoprocedimentale ma il provvedimento conclusivo della prima fase, lesivo della posizione giuridica della ricorrente stessa e, pertanto, immediatamente impugnabile.
In conclusione, la sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento consolidato che qualifica la finanza di progetto come procedimento a formazione progressiva, nel quale mutano la natura del potere esercitato e la posizione giuridica del privato a seconda del segmento procedimentale considerato. La corretta individuazione della fase in cui si colloca la controversia consente di determinarne anche il rito applicabile.
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