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10 Marzo 2023
Confronto a coppie: illegittima l’assegnazione di punteggi tutti o in gran parte identici da parte della Commissione
Con la sentenza n. 1261 del 06.02.2023, la terza sezione del Consiglio di Stato è stata chiamata ad esprimersi su una questione di peculiare importanza, ribadendo il proprio consolidato orientamento e giudicando illegittima l’assegnazione di punteggi totalmente o in larga parte identici da parte dei Commissari all’interno di una valutazione effettuata secondo il metodo del “confronto a coppie”.
Innanzitutto, preme chiarire come la valutazione dei Commissari non sia disciplinata in maniera ferrea e stringente. Tale scarsa regolamentazione è, giustamente, dovuta all’elevata discrezionalità affidata alla Pubblica Amministrazione nella valutazione delle offerte tecniche.
Occorre però specificare come suddetta discrezionalità non debba intendersi assoluta e slegata da qualsiasi limitazione, ma anzi al fine di evitare che questa possa tramutarsi in mero arbitrio, giungono in soccorso alcuni principii cardine come quelli della trasparenza, della proporzionalità, della non discriminazione e parità di trattamento, in base ai quali la valutazione tecnica espressa su una specifica offerta deve essere di natura ragionevole.
L’attuazione di tali principii avviene all’interno della lex specialis, in cui la stazione appaltante indica con precisione i criteri di valutazione delle offerte e le modalità attraverso cui andrà ad assegnare il punteggio.
Una di queste modalità consiste nel c.d. “confronto a coppie”, in cui vi è una valutazione comparativa tra due candidati con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Tale metodologia non permette di individuare la migliore offerta in assoluto ma soltanto quella che in confronto con le altre si rivelerà essere la migliore.
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza sopraccitata, ha ribadito ancora una volta che nel caso in cui tutti i Commissari, mediante il confronto a coppie, assegnino tutti il medesimo punteggio per ogni singolo confronto, ci si trova di fronte ad una valutazione non trasparente e quindi illegittima. In tale situazione infatti la Corte ha valutato una surrettizia introduzione del principio di collegialità a discapito dell’individualità della valutazione.
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La decisione del Consiglio di Stato è basata sullo specifico funzionamento del metodo del confronto a coppie, il quale, ricorda la Corte, possiede una natura bifasica: in un primo momento, ogni singolo Commissario effettua una valutazione dei concorrenti confrontandoli a due a due, mentre nella seconda fase, la commissione assegna il “coefficiente preliminare” al fine di determinare il punteggio da attribuire agli operatori in modo proporzionale.
Il Consiglio di Stato, all’interno del suo percorso argomentativo, specifica che la sola identità dei punteggi assegnati non basta di per sé a provare il carattere collegiale della valutazione. Infatti, nel caso in cui ciascun commissario assegni identico punteggio, questo non appare sufficiente a provare l’esistenza di una “collegialità” della valutazione in quanto nulla esclude che ciascun Commissario, eseguito il proprio apprezzamento in ordine ai singoli aspetti tecnici esaminati, assegni valori conformi o addirittura identici a quelli degli altri membri della Commissione.
Tuttavia, precisa la Corte, nel caso in cui la lex specialis preveda il metodo del “confronto a coppie”, non appare possibile arrivare alla stessa conclusione di cui sopra.
Risulta infatti logicamente impossibile che le singole preferenze espresse dal Commissario ad un’offerta, possa ripetersi costantemente con l’assegnazione degli stessi punteggi per ogni coppia e relativamente ad ogni sub-criterio contenuto nella legge di gara da parte di tutta la Commissione giudicatrice.
La Corte prevede senza dubbio la possibilità che i Commissari possano confrontarsi e discutere sui criteri qualitativi delle offerte in gara in una fase antecedente all propria assegnazione del punteggio, ma devono poi effettuare la valutazione in maniera individuale, autonoma e separata, seguendo il sistema del “confronto a coppie’” al quale la stazione appaltante si è auto vincolata.
Ne consegue che, in un contesto come quello del caso in esame in cui su 64 criteri complessivi solo 9 hanno ricevuto un punteggio non identico, l’espressione delle medesime preferenze da parte di ogni singolo commissario non può essere considerato come una naturale espressione di un giudizio individuale perché è statisticamente impossibile che tre o più individui esprimano sempre e costantemente il medesimo grado di preferenza con riferimento a svariati e numerosi, sub-criteri di valutazione.
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Proprio per tali ragioni la Corte ha dichiarato l’illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione, i cui membri avevano senza ombra di dubbio violato la regola della valutazione individuale straripando in un’espressione di natura collegiale e quindi non consentita dai principii cardine del sistema.
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