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25 Ottobre 2024

Il principio di equivalenza: ambito di applicazione

Il principio di equivalenza: ambito di applicazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. III, con sentenza n. 1032 del 02.10.2024 si sofferma sulla portata applicativa del c.d. Principio di equivalenza.

Nell’ambito di un affidamento diretto, previa presentazione di preventivi tramite piattaforma telematica, della fornitura di materiale sanitario, la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione che la Stazione Appaltante ha disposto nei suoi confronti per aver offerto materiale non “originale”.

In particolare, la ricorrente contesta la violazione del c.d. Principio di equivalenza e la carenza di motivazione del provvedimento di esclusione.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Il punto focale della questione concerne l’ambito applicativo e la portata del c.d. Principio di equivalenza, quale principio immanente nelle procedure ad evidenza pubblica, anche nelle forme negoziate o similari (come affidamento diretto previa richiesta di preventivi), specie nell’ipotesi in cui l’Amministrazione intenda affidare la fornitura di materiale di consumo.

Secondo il principio sopra richiamato, la richiesta di fornitura di materiale originale deve intendersi anche inclusiva del materiale allo stesso assimilabile.

Nel caso in esame, la Stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la conformità dell’offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla ricorrente fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.

Il rispetto del Principio di equivalenza comporta, infatti, una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere alla stessa funzione in modo sostanzialmente analogo.

Un limite all’applicazione del principio di equivalenza, invece, può ravvisarsi quando il prodotto sia difforme rispetto alle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, in quanto considerata un’ ipotesi di aliud pro alio non rimediabile, ossia quando si accerta la totale difformità materiale del prodotto offerto e la sua conseguente inidoneità a svolgere la funzione tipica della fornitura richiesta.

Nel caso di specie, non ravvisandosi la limitazione sopra riportata, la Stazione Appaltante, prima di adottare il provvedimento di esclusione, avrebbe dovuto procedere con la valutazione del pregio del prodotto offerto dalla ricorrente, al fine di poter accertare la potenziale equivalenza funzionale rispetto al prodotto originale.

Pertanto, il provvedimento di esclusione è da ritenersi illegittimo.

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