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15 Aprile 2022

Articolazione dei lotti e vincolo di aggiudicazione: legittimazione ed interesse a ricorrere

Può un operatore non qualificato come PMI lamentare il criterio di suddivisione dei lotti e il mancato vincolo di aggiudicazione?

Articolazione dei lotti e vincolo di aggiudicazione: legittimazione ed interesse a ricorrere

L’articolazione in lotti e il vincolo di aggiudicazione possono essere fatte valere da tutte le imprese e non soltanto dalle PMI.

Una stazione appaltante indiceva una procedura di gara avente ad oggetto una somministrazione di lavoro temporaneo per le necessità delle Aziende sanitarie.

La procedura suddivisa in 4 lotti non prevedeva limiti di partecipazione e vincoli di aggiudicazione.

I primi tre lotti venivano aggiudicati ad uno stesso operatore economico.

Il terzo classificato relativamente ai primi tre lotti impugnava il provvedimento di aggiudicazione contestando l’aggiudicazione sotto diversi profili, tra i quali per quanto di nostro interesse, spiccano i motivi relativi alla mancata previsione di un limite di aggiudicazione dei lotti e all’irragionevolezza del criterio di suddivisione dei lotti “in quanto imperniato su un asserito parametro funzionale, mentre le circostanze del caso avrebbero consigliato di privilegiare il parametro territoriale” ai sensi dell’art. 51 del Codice dei contratti pubblici.

L’operatore economico resistente ossia l’aggiudicatario dei primi tre lotti di contro sosteneva che il ricorrente “non essendo una PMI, non poteva vantare alcuna legittimazione ed interesse a denunciare come arbitrari e illegittimi l’articolazione e il dimensionamento dei lotti a gara”, considerando che il criterio della suddivisione in lotti, di cui all’art. 51 del Codice tutelerebbe l’effettiva possibilità di partecipazione alle gare da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il TAR in primo grado ha accolto il ricorso principale giudicando illegittima l’articolazione dei lotti e la mancata apposizione del vincolo di aggiudicazione. I giudici di primo grado con riferimento alla legittimazione ad agire del ricorrente hanno sostenuto che “anche operatori più grandi delle PMI sono legittimati a contestare la suddivisione in lotti laddove la tematica si ponga come funzionale alla garanzia del libero esplicarsi della concorrenza”. Con riguardo all’interesse a ricorrere, il TAR ha fondato tale condizione sull’interesse alla ripetizione della gara da parte del ricorrente.

Il soccombente ha proposto appello avverso la pronuncia di primo grado lamentando principalmente una carenza di interesse con riguardo alla lesività derivante dalla suddivisione in lotti e dall’assenza di un vincolo di aggiudicazione.

Con sentenza n. 2409 del 1°aprile 2022, il Consiglio di Stato Sez. III, ha accolto il ricorso in appello con riguardo :

  • alla carenza di legittimazione dell’appellato, si chiarisce che anche un operatore economico non configurabile come PMI possa lamentare i vizi di cui all’art. 51 del Codice in virtù del trasversale principio di concorrenza che governa l’azione amministrativa, purché le censure dimostrino la pregiudizievole conseguenza della restrizione concorrenziale;
  • all’onere della prova: “quanto più l’impresa si allontana dai parametri delle PMI, tanto più essa è chiamata a fornire una dimostrazione particolarmente rigorosa della effettiva e concreta deminutio subìta per effetto della denunciata contrazione delle condizioni di utile accesso alla selezione”;
  • all’assenza del vincolo di aggiudicazione lamentata dall’appellato, i giudici riprendendo un precedente giurisprudenziale ribadiscono che “non è l’assenza di tale vincolo, la cui previsione è meramente discrezionale (art. 51, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016), a determinare in sé la violazione della concorrenza, bensì la strutturazione della gara in modo tale che la sua apparente suddivisione in lotti, per le caratteristiche stesse di questi o in base al complesso delle previsioni della lex specialis, abbia favorito in modo indebito taluno dei concorrenti e gli abbia consentito di acquisire l’esclusiva nell’aggiudicazione dei lotti”.

 

 

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