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25 Ottobre 2024
Si può applicare l’inversione procedimentale alle procedure sottosoglia?
Il supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è occupato di rispondere ad un quesito avente ad oggetto la possibilità di applicare l’inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/23.
Più precisamente, con il quesito n. 2615 del 18/07/2024, sottoposto al MIT, è stato chiesto se l’istituto dell’inversione procedimentale possa essere validamente applicato anche alle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del D.Lgs 36/2023, sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sia in quelle con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Infine è stato chiesto se con “verifica di idoneità degli offerenti” di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 si debba intendere il solo scrutinio della documentazione amministrativa, richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.), oppure il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.) e se la verifica dei requisiti di partecipazione debba essere fatta a tutti i concorrenti e non solo agli aggiudicatari, come si procede di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravi procedimentali.
Il MIT ha risposto precisando innanzitutto che l’istituto dell’inversione procedimentale non è più limitato ai settori speciali ma ha applicazione generalizzata nelle procedure aperte e a patto che esso sia stato espressamente previsto e disciplinato nei documenti di gara. L’istituto in esame quindi può essere utilizzato nei contratti sottosoglia, nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare MIT n. 298/2023).
Con riferimento al secondo quesito, è lasciata alla discrezionalità della Stazione Appaltante la decisione di utilizzare l’inversione procedimentale per le gare al minor prezzo ovvero con l’offerta economicamente più vantaggiosa, indicandolo nei documenti di gara.
Per quanto concerne il terzo e ultimo quesito, posto che l’art. 107 permette di anticipare l’apertura delle offerte rispetto alla “verifica dell’idoneità degli offerenti”, si ritiene che tale verifica attenga alla documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94 – 98 del d.lgs. 36/2023), di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023), conformemente all’art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE.
Giova infine evidenziare che, secondo costante giurisprudenza, con l’inversione procedimentale la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si deve verificare quella di tutti i partecipanti. Ciò permette di snellire sensibilmente la durata della procedura.
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