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17 Aprile 2026

Subappalto necessario e limiti applicativi nelle procedure di lavori

Subappalto necessario e limiti applicativi nelle procedure di lavori

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione V Ter,  con sentenza n. 5692 del 26 marzo 2026, si è pronunciato sul tema del subappalto c.d. necessario, chiarendone i presupposti applicativi e relativi limiti.

La controversia trae origine da una procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio per la conclusione di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione su immobili pubblici. Il RTI ricorrente veniva escluso dalla gara per carenza dei requisiti di qualificazione SOA in capo alla mandataria, la quale, pur avendo dichiarato il ricorso al subappalto necessario, non risultava adeguatamente qualificata per le quote di lavorazioni assunte.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Il Collegio, in primo luogo, ripercorre la natura e la funzione del subappalto necessario, qualificandolo come uno strumento che consente all’operatore economico di partecipare alla gara pur essendo privo della qualificazione in alcune categorie scorporabili, colmando tale carenza mediante il ricorso anticipato al subappalto.

Tuttavia, tale istituto non ha portata generale, ma presuppone condizioni ben precise. In particolare, esso è ammissibile solo laddove la lex specialis e la struttura dell’appalto consentano di distinguere tra categoria prevalente e categorie scorporabili, rispetto alle quali l’operatore può risultare privo di qualificazione.

Nel caso di specie, tale presupposto difetta. La procedura oggetto di causa, infatti, è strutturata come accordo quadro caratterizzato da interventi non predeterminabili ex ante, con conseguente impossibilità di individuare preventivamente le categorie prevalenti e scorporabili delle lavorazioni.

In tale contesto, la stazione appaltante ha legittimamente escluso la possibilità di ricorrere al subappalto necessario, ritenendo che l’assenza di una chiara articolazione delle categorie impedisca l’utilizzo dell’istituto a fini qualificatori.

Ne deriva che l’operatore economico deve essere direttamente in possesso della qualificazione richiesta per tutte le lavorazioni che si impegna ad eseguire, senza poter supplire alle eventuali carenze mediante il subappalto.

 

Il TAR evidenzia, inoltre, che il subappalto necessario non può essere utilizzato per sopperire alla mancanza di qualificazione nelle prestazioni principali o comunque nelle lavorazioni che l’impresa si è impegnata a eseguire. Esso opera esclusivamente in relazione a lavorazioni scorporabili, ferma restando la necessità che l’operatore sia qualificato per la parte principale dell’appalto.

Nel caso concreto, la mandataria del RTI si era impegnata a eseguire una quota significativa di lavorazioni per le quali non possedeva adeguata qualificazione SOA. Tale carenza, non essendo sanabile mediante il subappalto necessario, ha legittimamente determinato l’esclusione dalla procedura.

Il Collegio esclude, infine, che possa trovare applicazione il soccorso istruttorio, trattandosi non di una carenza documentale ma del mancato possesso di un requisito sostanziale di partecipazione.

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