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05 Luglio 2024
L’affidamento diretto si applica alle concessioni?
Il T.A.R. per l’Emilia Romagna – Parma, sez. I, con sentenza n. 155 del 18/06/2024, si sofferma sulla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la stipula di un contratto di concessione sotto-soglia.
Il ricorso ha ad oggetto l’annullamento della procedura di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali.
La ricorrente rileva l’inapplicabilità alle concessioni della disciplina di cui al citato articolo 50, trattandosi di disposizione prevista espressamente per gli appalti, precisando che nel caso di specie l’ente concedente avrebbe dovuto applicare l’art. 187 del Codice e quindi ricorrere a una procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici.
Inoltre, in ogni caso, secondo la ricorrente l’Amministrazione avrebbe eluso le regole della concorrenza, prevedendo una durata complessiva ridotta della concessione al solo fine di far rientrare l’affidamento nei limiti di € 140.000,00.
Il motivo di ricorso è fondato.
Secondo il T.A.R. l’affidamento diretto disciplinato dall’articolo 50 comma 1 riguarda i soli contratti di appalto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e i contratti di forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria, architettura e progettazione) di importo inferiore ad € 140.000,00.
In tali casi l’affidamento dell’appalto può avvenire anche senza previa consultazione e ad operatori eventualmente tratti da elenchi della stazione appaltante, ma previa verifica di esperienze documentate.
Al Libro IV, Parte II, del Codice, il Legislatore ha invece previsto la disciplina dei contratti di concessione, quale ipotesi tipica di partenariato pubblico-privato.
La scelta del nuovo Codice è stata, dunque, quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, riconoscendone l’autonomia rispetto ai contratti di appalto, non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche con riguardo ai profili procedurali.
Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto-soglia (ossia di importo inferiore a € 5.538.000,00) può avvenire secondo le modalità delineate dall’articolo 187, restando comunque ferma la possibilità per l’ente concedente di indire una procedura aperta.
La disposizione citata risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’articolo 50, mentre, dall’altro, sembra valorizzare in maniera più incisiva le esigenze pro-concorrenziali, intendendo coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (almeno dieci se esistenti).
In conclusione, la disciplina dell’affidamento diretto è da ritenersi non applicabile alle concessioni, e in più generale al partenariato pubblico-privato, in quanto il Codice non contiene alcuna previsione di estensione della disciplina dell’articolo 50 comma 1 oltre ai contratti di appalto.
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