• L’adunanza plenaria definisce i presupposti della responsabilità pre-contrattuale della P.A.

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11 Marzo 2022

L’adunanza plenaria definisce i presupposti della responsabilità pre-contrattuale della P.A.

Sentenza n.21 del 29 novembre 2021

L’adunanza plenaria definisce i presupposti della responsabilità pre-contrattuale della P.A.

L’adunanza plenaria definisce i presupposti della responsabilità pre-contrattuale della P.A.

Principio di diritto: nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.

La II Sezione del Consiglio di Stato avendo ravvisato orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici ha deferito la questione all’Adunanza plenaria.

Nello specifico, si chiedeva all’Adunanza plenaria se a seguito di un provvedimento amministrativo favorevole annullato in sede giurisdizionale fosse configurabile un legittimo e qualificato affidamento tutelabile con un’azione risarcitoria nei confronti della P.A. La questione oggetto del contenzioso riguardava una società che si era aggiudicata un appalto di opere edili, successivamente revocato a causa di un provvedimento giurisdizionale avente ad oggetto l’annullamento della gara per illegittimità del disciplinare di gara. L’impresa aggiudicataria chiedeva alla stazione appaltante un risarcimento per responsabilità precontrattuale.

I giudici dapprima ribadiscono che l’affidamento del privato operi nei confronti della legittimità dei provvedimenti amministrativi e della correttezza nell’agire amministrativo: la legittimità attiene alla validità degli atti amministrativi e la correttezza si inquadra nel dovere per la P.A. di comportarsi secondo buona fede nelle procedure di gara ai sensi dell’art. 1337 c.c. Qualora questa correttezza venisse meno, sorgerà in capo all’amministrazione l’obbligo di risarcire il danno, relativo alle spese sostenute per le trattative intercorse nonché all’eventuale perdita di altre occasioni contrattuali. Da ciò ne discende il seguente principio di diritto: “nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi”.

Inoltre l’Adunanza Plenaria ha ribadito quanto sostenuto nella precedente Adunanza plenaria sul punto (sentenza 4 maggio 2018, n. 5) riguardo al momento in cui sorge la tutela avverso la responsabilità precontrattuale e cioè “anche prima dell’aggiudicazione e possa derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai più volte richiamati doveri di correttezza e buona fede”.

Vieppiù, la responsabilità della P.A. relativa alla violazione del dovere di correttezza e buona fede deve essere quanto meno imputabile a titolo di colpa dell’Amministrazione, secondo le regole generali in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. e tale violazione non può essere stata inficiata da colpa anche del concorrente.

 

Si stabilisce così il seguente principio di diritto: nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.

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