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16 Ottobre 2026
CCNL errato negli atti di gara. L’illegittimità non è automatica

L’indicazione di un contratto collettivo errato negli atti di gara non comporta, da sola, l’illegittimità della procedura. Occorre verificare se l’errore abbia inciso sulla determinazione del costo della manodopera, sulla posizione dei concorrenti o sulle tutele dei lavoratori. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, 7 ottobre 2026, n. 4481, relativa a un appalto di servizi ambientali.
La controversia riguardava una gara indetta dalla Provincia di Como per conto del Comune di Lurate Caccivio, per l’affidamento quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta. La seconda classificata aveva contestato, tra gli altri aspetti, il contratto collettivo indicato nel disciplinare e le dichiarazioni dell’aggiudicataria.
Il quadro normativo richiamato dal TAR Milano è quello dell’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici e dell’allegato I.01. Nell’individuazione del CCNL, la stazione appaltante deve considerare la connessione con le prestazioni oggetto dell’appalto e la rappresentatività comparativa delle associazioni firmatarie. Assume rilievo anche il riferimento ai contratti utilizzati dal Ministero del lavoro per predisporre le tabelle sul costo medio della manodopera.
Nel caso esaminato, il disciplinare richiamava il CCNL dell’igiene ambientale K545, che il TAR ha riconosciuto non conforme ai criteri previsti dalla disciplina richiamata. Tuttavia, per stimare il costo del personale, la stazione appaltante aveva utilizzato le tabelle ministeriali riferite al CCNL K540, correttamente individuato come riferimento. Il costo annuo, pari a 484.792,88 euro, era quindi stato calcolato sulla base del contratto pertinente.
Gli atti di gara contenevano, dunque, indicazioni contraddittorie. Il Tribunale ha però qualificato l’erroneo richiamo al K545 come “una irregolarità priva di effettiva portata lesiva”.
La ragione è esplicitata nel passaggio successivo: “L’errore contenuto nella clausola della lex specialis non si è, difatti, tradotto in una sottostima del costo della manodopera”.
L’errore non aveva inoltre pregiudicato la posizione della ricorrente, che aveva dichiarato di applicare il K540 e attestato l’equivalenza delle tutele rispetto al contratto indicato dalla stazione appaltante.
Quanto alle tutele normative, il ricorso lamentava una mancata equivalenza senza individuare concretamente i diritti dei lavoratori compromessi. Solo in vista dell’udienza era stata depositata una relazione comparativa tra i due contratti. Il TAR ha dichiarato inammissibile questa parte della censura: il rinvio a un documento non può integrare motivi di ricorso privi della necessaria specificità. La pronuncia sottolinea così l’importanza di allegazioni tempestive e puntuali sugli scostamenti non meramente marginali nelle tutele.
È stata respinta anche la contestazione di falsa dichiarazione dell’aggiudicataria. Quest’ultima aveva richiamato il contratto indicato nel disciplinare, ma calcolato i costi secondo le tabelle ministeriali e assunto impegni di assorbimento del personale coerenti con le tutele del K540. Secondo il TAR, l’offerta aveva riprodotto le ambiguità della documentazione di gara: presentava elementi di incertezza, ma non risultava falsa o modificata.
La conclusione va quindi letta nelle circostanze concrete della controversia. La corretta individuazione del CCNL resta necessaria, ma l’errore non basta a travolgere la gara quando non determina una sottostima della manodopera e mancano contestazioni tempestive e specifiche su un concreto pregiudizio alle tutele.
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