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10 Novembre 2023
Esonero della garanzia definitiva negli appalti sotto-soglia: il parere dell’ANAC
Con atto del Presidente (Fasc. n. 3541/2023), l’ANAC si è pronunciata sull’applicabilità dell’articolo 117 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.
È necessario premettere che, con riferimento alla garanzia definitiva negli appalti sotto-soglia, l’articolo 53 comma 4 del nuovo Codice prevede la seguente disciplina:
- in casi debitamente motivati la stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere tale garanzia;
- se richiesta, la stessa è pari al 5% dell’importo contrattuale.
Il regime applicabile alla garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti sopra-soglia è invece dettato all’articolo 117 del codice, il quale, al comma 14, prevede la possibilità di esonero a fronte di adeguata motivazione e comunque subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
Con il parare in esame, l’ANAC risponde alla questione se la disciplina di cui al citato comma 14 possa trovare applicazione anche per gli appalti sotto-soglia.
Al fine di fornire una risposta al quesito posto, è necessario considerare la ratio alla base dell’impianto del nuovo codice, ossia l’esigenza di semplificazione delle procedure di affidamento, con particolare riguardo a quelle sotto-soglia.
Secondo l’ANAC, essendo stata dettata una disciplina ad hoc per l’esonero della garanzia definitiva nei i contratti sotto-soglia (articolo 53 comma 4), non può venire in rilievo la previsione di cui all’articolo 117 comma 14 del codice. A tale conclusione, l’Autorità giunge anche tramite le indicazioni della Relazione illustrativa al nuovo codice, in cui viene precisato che «è stato eliminato il riferimento (contenuto nell’omologa previsione dell’attuale art. 103, comma 11) ai contratti sotto soglia comunitaria perché la relativa disciplina è stata inserita nella parte dedicata a questi ultimi».
Affermata l’inapplicabilità dell’articolo 117 comma 14 del Codice agli affidamenti sotto-soglia, resta da valutare se il solo miglioramento del prezzo possa rappresentare una delle possibili motivazioni alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia o se invece, come prospettato nell’stanza di parere, una conclusione simile possa configurare una violazione del regime più favorevole previsto per i contratti sotto-soglia.
Al riguardo, l’Autorità ritiene che la formulazione dell’articolo 53 comma 4 sia volutamente così ampia da non stabilire vincoli né dettare preclusioni in ordine ai motivi che possano giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva negli appalti sotto-soglia.
La maggiore discrezionalità concessa alla stazione appaltante nel motivare l’esonero della richiesta della garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti sotto-soglia potrebbe condurre la stessa a giustificare l’esonero sulla base del solo miglioramento del prezzo, a differenza di quanto prevede la disciplina per gli appalti sopra-soglia.
In conclusione, l’ANAC ritiene di non potere escludere che l’articolo 53 comma 4 del codice consenta di porre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva nei contratti sotto-soglia, anche quando tale miglioramento costituisca l’unica ragione giustificativa.
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