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17 Gennaio 2025
Decreto correttivo: la nuova disciplina delle penali e del premio di accelerazione
Il D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (c.d. Decreto Correttivo), entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, prevede modifiche anche per la disciplina di penali e premio di accelerazione.
L’art. 45 del Decreto Correttivo, infatti, introduce modifiche e integrazioni all’art. 126 del D.Lgs. 36/2023.
In particolare, con riguardo alla disciplina delle penali di cui al comma 1, il precedente testo riportava che le penali dovute per il ritardato adempimento dovevano essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.
Con il Decreto Correttivo si prevede un aumento della misura minima dallo 0,3 per mille al 0,5 per mille, mentre la misura massima passa dall’1 per mille all’1,5 per mille.
Passando alla disciplina del premio di accelerazione, il Decreto riscrive integralmente il comma 2 del citato art. 126. In particolare, con riferimento ai contratti di lavori pubblici, la stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, il riconoscimento di un premio nel caso in cui l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.
La novità riguarda le modalità di individuazione del premio: il nuovo comma 2 prevede che l’ammontare del premio sia commisurato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti”, ai giorni di anticipata esecuzione e in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive. Pertanto, il Decreto concede una maggior discrezionalità alla stazione appaltante nel determinare l’ammontare del premio, non vincolando più la stessa a calcolarlo nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore netto contrattuale.
Il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione anche nel caso di proroga contrattuale, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.
Con il Decreto Correttivo, infine, viene aggiunto il comma 2 bis che introduce la facoltà, per la stazioni appaltante, di prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di un premio di accelerazione anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l’oggetto del contratto. In tal caso, la determinazione dei criteri per il riconoscimento del premio e del relativo ammontare è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
La volontà del legislatore è duplice: da un lato intende disincentivare il ritardo nell’esecuzione contrattuale, aumentando la misura delle penali, dall’altro lato premia gli operatori economici che dimostrino una maggiore efficienza e siano in grado di eseguire le prestazioni contrattuali a regola d’arte e in anticipo rispetto alle tempistiche del cronoprogramma, con facoltà per le stazioni appaltanti di estendere tale premialità anche ai contratti di servizi e forniture.
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