-
Blog
20 Ottobre 2023
Le considerazioni dell’ANAC sull’illegittimità degli affidamenti ripetuti
Come noto, il principio di rotazione ed il divieto degli affidamenti ripetuti al medesimo operatore economico, introdotto con il D. Lgs. 50/2016 rimane confermato anche nel D. Lgs. 36/2023, tramite le disposizioni degli articoli 48 e 49.
Con un recente Atto dello scorso 13 Settembre, ANAC ribadisce che “Non si possono affidare ripetutamente alla stessa impresa commesse che rientrano nello stesso settore di servizi.”
Nel medesimo atto l’ANAC condanna, infatti, un Comune che ha utilizzato esclusivamente lo strumento di affidamenti diretti e proroghe, relativi ad attività tuttavia continuative e ripetute nel tempo per la medesima categoria merceologica (nel caso specifico trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti).
Il Comune ha infatti violato palesemente il principio di rotazione, avendo attivato negli ultimi 4 anni, a partire dal 2020, ben 10 affidamenti diretti consecutivi allo stesso operatore economico. Nel periodo in cui la soglia massima per gli affidamenti era fissata a 40 mila euro il Comune ha infatti cumulato affidamenti diretti al medesimo operatore per un valore di 60 mila, mentre, nel periodo di vigenza della soglia dei 139 mila euro il valore totale è stato nuovamente superato, ammontando gli affidamenti ad oltre 150 mila euro.
Cosa è possibile quindi dedurre dalle considerazioni dell’ANAC?
Innanzitutto è possibile osservare che sono ammissibili affidamenti ripetuti per la stessa categoria merceologica allo stesso operatore, fermo rimanendo il vincolo che il valore cumulato degli affidamenti nel triennio risulti complessivamente inferiore alla soglia dei 140 mila euro.
Tuttavia, anche se non viene superata la soglia dei 140 mila euro è opportuno, in caso di due affidamenti ripetuti della medesima categoria merceologica allo stesso operatore economico, motivare comunque le ragioni della mancata applicazione del principio di rotazione, richiamando adeguatamente nella decisione di contrarre una o più casistiche di deroga alla rotazione stabilite all’art. 49 c. 4 del Codice.
In secondo luogo si consiglia di predisporre un’attenta programmazione su base triennale anche degli affidamenti sottosoglia (anche se il Codice impone la programmazione per i soli valori superiori a 140 mila euro), ciò al fine di individuare eventuali affidamenti diretti che rischiano di avere carattere di ripetitività e di far ricadere la stazione appaltante nel frazionamento artificioso degli appalti.
In tal caso l’amministrazione che osserva il rischio di frazionamento può, infatti, valutare lo strumento delle procedure negoziate previste all’art. 50 del Codice.
Ti è piaciuto questo articolo?