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21 Luglio 2023
Il parere di precontenzioso ANAC in vigore con il D.lgs. 36/2023
Con Delibera n. 267 del 20 giugno 2023 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, comma 1, del codice appalti.
Con riferimento all’Ambito soggettivo di applicazione, il parere di precontenzioso può essere richiesto, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul portale,
- Dalle stazioni appaltanti
- Dagli operatori economici
- Dalle associazioni di categoria “nei limiti della legittimazione delle associazioni medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da tali associazioni; condizione, quest’ultima, che è onere dei soggetti istanti comprovare puntualmente a pena di inammissibilità.”
Considerando invece l’ambito oggettivo di applicazione del regolamento, può essere richiesto parere all’ANAC in merito a problematiche che possono sollevarsi, per qualunque tipo di appalto per servizi, forniture o lavori:
- Durante la procedura gara, ad eccezione della materia relativa all’accesso agli atti
- Durante la fase di esecuzione del contratto.
Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, tuttavia il parere di precontenzioso può essere richiesto solo limitatamente ad alcuni ambiti, indicati all’art. 2 del regolamento e “nei soli casi in cui è previsto l’esercizio di un potere autoritativo da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente”:
- divieto di rinnovo tacito dei contratti;
- clausola di revisione del prezzo e il relativo provvedimento applicativo;
- modifiche contrattuali apportate senza una nuova procedura di affidamento in assenza dei presupposti legittimanti;
- diniego di autorizzazione al subappalto.
Il parere viene rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e L’operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Il Regolamento precisa inoltre che nel caso in cui la stazione appaltante non intenda conformarsi al parere questa deve comunicare entro 15 giorni le relative motivazioni, sia alle parti interessate sia all’ANAC.
Quest’ultima, tuttavia, ai sensi dell’art. 220 comma 3, può proporre il ricorso. D’altro canto il parere può essere impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo, nei termini e ai sensi dell’art. 120 C.P.A.
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