• Soccorso istruttorio e rapporto sulla parità di genere negli appalti pubblici

    Blog

Home   |   Blog   |   Soccorso istruttorio e rapporto sulla parità di genere negli appalti pubblici


16 Gennaio 2026

Soccorso istruttorio e rapporto sulla parità di genere negli appalti pubblici

Soccorso istruttorio e rapporto sulla parità di genere negli appalti pubblici

Il tema dell’integrazione documentale nelle procedure di gara continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra esigenze di rigore formale, tutela della concorrenza e obiettivi di politica pubblica trasversale, come quelli legati alla promozione della parità di genere.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 9 gennaio 2026, n. 202, offre un contributo particolarmente significativo in questa direzione, affrontando in modo sistematico la questione dell’omessa produzione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile e chiarendone la riconducibilità all’ambito del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. 36/2023.

La decisione si inserisce nel solco di un contenzioso complesso, originato da una procedura di gara per l’affidamento di servizi socio-sanitari ad alta intensità di manodopera, nella quale uno degli operatori economici aveva contestato l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, l’illegittima attivazione del soccorso istruttorio per supplire alla mancata allegazione del rapporto di cui all’art. 46 del d.lgs. 198/2006. Secondo la prospettazione della ricorrente, tale documento avrebbe dovuto essere considerato parte integrante dei requisiti di partecipazione non sanabili, con conseguente automatica esclusione del concorrente inadempiente.

Il Collegio respinge questa impostazione, muovendo da una ricostruzione articolata della natura giuridica dell’adempimento e del suo inquadramento sistematico nel diritto dei contratti pubblici, anche alla luce dell’evoluzione normativa legata al PNRR e, più in generale, alle politiche europee in materia di uguaglianza sostanziale nel mercato del lavoro.

La sentenza sottolinea come l’obbligo di redazione e trasmissione del rapporto sulla situazione del personale non sia funzionale alla definizione del contenuto dell’offerta, né incida sulla sua struttura economica o tecnica, ma attenga alla sfera soggettiva dell’operatore economico e alla sua affidabilità sotto il profilo del rispetto di obblighi legali preesistenti.

In questo passaggio la pronuncia chiarisce in termini netti che “tale previsione integra un requisito di partecipazione di ordine generale suscettibile di soccorso istruttorio trattandosi di documentazione non afferente alla offerta tecnico-economica, purché siffatta relazione sia preesistente al termine di presentazione delle domande”. La distinzione tra documentazione amministrativa e contenuto dell’offerta assume, dunque, un ruolo decisivo, in coerenza con l’impostazione ormai consolidata della giurisprudenza amministrativa, che limita l’integrazione postuma esclusivamente agli elementi che non alterano la par condicio né introducono modifiche sostanziali alla proposta contrattuale.

Particolarmente rilevante è il modo in cui il Consiglio di Stato collega tale ricostruzione agli obiettivi di matrice eurounitaria che sorreggono l’obbligo del rapporto periodico. La sentenza richiama espressamente la funzione promozionale della disciplina, osservando che si tratta di “obblighi […] sul rispetto e lo sviluppo effettivo della parità di genere (e generazionale) che costituiscono stretta derivazione degli obiettivi fissati dalla UE in sede di disciplina delle procedure finanziate con risorse del PNRR”. In questa prospettiva, l’adempimento non viene degradato a mero formalismo documentale, ma nemmeno elevato a causa di esclusione automatica sganciata da una valutazione sostanziale della condotta dell’operatore.

Il punto di equilibrio individuato dal Collegio è rappresentato dalla preesistenza del documento rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Il soccorso istruttorio, infatti, è ammesso solo nella misura in cui consenta di dimostrare ex post una situazione già cristallizzata ex ante, evitando che l’integrazione documentale si traduca in una sanatoria sostanziale di un obbligo violato. Su questo aspetto la sentenza è esplicita quando afferma che il meccanismo di cui all’art. 101 del Codice dei contratti è utilizzabile “a condizione che tale documento preesistesse alla gara ossia fosse stato validamente formato in un momento antecedente alla scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di partecipazione”.

La decisione affronta anche il rapporto tra lex specialis e disciplina codicistica, chiarendo che eventuali previsioni del disciplinare che qualificano l’omessa produzione come causa di esclusione non possono essere interpretate in modo meccanico, ma devono essere lette in combinazione con il principio generale di tassatività delle cause espulsive e con la funzione propria del soccorso istruttorio. In questo senso, la sentenza valorizza il favor partecipationis come criterio interpretativo, soprattutto nei casi in cui l’inadempimento non comprometta la comparabilità delle offerte né il corretto svolgimento della procedura.

Accanto al tema della parità di genere, la pronuncia si sofferma anche su un ulteriore profilo di interesse sistematico, relativo alla presunta ambiguità dell’offerta economica con riferimento al costo della manodopera. Anche sotto questo aspetto, il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione del giudice di primo grado, chiarendo che la divergenza tra i valori indicati nell’offerta economica complessiva e quelli riportati nella scheda di dettaglio non integra di per sé una violazione del principio di unicità dell’offerta. La sentenza osserva che “i due documenti di gara erano congegnati per accogliere ed esporre due differenti manifestazioni dei costi della manodopera”, una prospettica e una statica, legate a funzioni diverse e temporalmente distinte.

Anche qui emerge una lettura sostanzialistica delle regole di gara, che privilegia la comprensibilità complessiva della proposta contrattuale rispetto a una lettura atomistica delle singole voci di costo. Il Collegio aggiunge che, anche laddove si fosse ravvisata una possibile incertezza su una componente dell’offerta, la risposta ordinamentale corretta non sarebbe stata l’esclusione, ma l’attivazione del soccorso istruttorio o, se del caso, della verifica di anomalia, dal momento che “la ritenuta ambiguità non concerneva comunque l’offerta economica tout court – il cui importo restava inequivocabilmente unico ed invariato”.

Nel complesso, la sentenza n. 202/2026 si segnala per la capacità di tenere insieme istanze diverse, evitando sia il rischio di un formalismo paralizzante sia quello di un’eccessiva elasticità applicativa. Il rapporto periodico sulla situazione del personale viene riconosciuto come strumento centrale delle politiche di parità, ma la sua funzione sostanziale viene tutelata proprio attraverso una lettura che consente il soccorso istruttorio nei limiti della preesistenza e della non incidenza sull’offerta.

Ne discende una concezione del soccorso istruttorio non come eccezione indulgente, bensì come meccanismo ordinario di razionalizzazione delle procedure, coerente con i principi del nuovo Codice dei contratti pubblici e con l’esigenza di assicurare un equilibrio tra legalità, concorrenza e obiettivi sociali.

Ti è piaciuto questo articolo?