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14 Aprile 2023
Il subappalto nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Il subappalto di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è stato oggetto di numerose modifiche dovute al suo corretto recepimento degli obiettivi fissati dalle Direttive Europee n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali hanno previsto un subappalto che agevoli la massima partecipazione degli operatori economici alla stregua del principio di libera concorrenza.
Nello specifico, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione n. 2018/2273 nei confronti dell’Italia che ha censurato diverse disposizioni dell’art.105 del D. Lgs. n.50/2016 riguardanti: il divieto di subappaltare più del 30 per cento di un contratto pubblico; il divieto generale per i subappaltatori di fare ricorso a loro volta ad altri subappaltatori (subappalto a cascata); l’obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori nei contratti di appalto e di concessione.
Al netto del divieto del subappalto a cascata, l’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato modificato, recependo le censure anche a seguito delle indicazioni delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da ultimo con il decreto Semplificazioni bis.
Il nuovo Codice appalti – D. Lgs. 36/2023 – prevede il subappalto all’art. 119, che riproduce in gran parte quanto già previsto all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 tuttora vigente. Le disposizioni di questo articolo saranno efficaci dal 1° luglio 2023. Di seguito analizziamo le modifiche introdotte dall’art.119.
Il comma 3 del nuovo art. 119 inserisce tra le attività che non si configurano come subappalto, l’affidamento di attività “secondarie, accessorie o sussidiarie” rese da lavoratori autonomi (lett. a), co.3) o in forza di contratti continuativi di cooperazione (lett. d), co. 3).
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La vera novità del nuovo articolo sta nel suo comma 17 che ammette la possibilità di un subappalto a cascata, ponendosi in netto contrasto con il divieto per il subappalto a cascata previsto al comma 19 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Il co. 17 dell’art. 11’ del Nuovo Codice prevede che vi sia la possibilità di subappaltare a cascata quando non sussistano motivi per derogarvi: Le Stazioni Appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Quindi è ammesso il subappalto a cascata a meno che la Stazione Appaltante lo vieti nei documenti di gara adducendo motivazioni legate alle caratteristiche dell’appalto o all’esigenza di garantire un maggior controllo dei luoghi di lavori in termini di condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di derogarvi per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
La Stazione Appaltante però non dovrà avvalersi di tali deroghe nel caso in cui i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori , prestatori di servizi ed esecutori di lavori oppure siano inseriti nell’’anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post-sisma nelle aree del centro Italia.
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