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25 Marzo 2022
Inammissibilità della partecipazione di imprese in RTI, si esprime il Consiglio di Stato
Sono ammesse quote paritarie al 50% nei sub-raggruppamenti orizzontali?
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 796 del 04/02/2022, stabilisce l’inammissibilità della partecipazione di imprese in RTI misto che, relativamente al sub-raggruppamento orizzontale, assumano una quota paritaria al 50%.
La procedura di gara in esame ha ad oggetto l’affidamento di servizi integrati di vigilanza armata, con puntuale individuazione della prestazione principale e di quelle secondarie.
La seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI di tipo misto in quanto, con riferimento a una delle prestazioni secondarie, la mandataria e la mandante avevano assunto una quota paritaria al 50%, in violazione di quanto disposto dall’ art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.
Il Tar Puglia, Sez. II, con sentenza n. 859/2021, nel rigettare il ricorso, sottolinea come alla mandataria “complessiva” era comunque attribuita una quota superiore al 50% della prestazione principale. La soccombente impugnava quindi la sentenza di primo grado dinnanzi al Consiglio di Stato che accoglie il ricorso.
Secondo i giudici di appello in caso di raggruppamento misto, in assenza di una disposizione derogatoria, ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che, per il sub-raggruppamento orizzontale, trovano applicazione le regole stabilite per tale tipologia di raggruppamento.
Pertanto, nel sub-raggruppamento orizzontale relativo alla prestazione secondaria, una delle imprese, anche diversa dalla mandataria complessiva, deve erogare il servizio in quota maggioritaria, assumendo per tale parte il ruolo di “sub-mandataria”.
Nella vicenda in esame non può essere contestata la partecipazione alla gara dell’aggiudicatario in raggruppamento di tipo misto, articolato in sub-raggruppamenti orizzontali, in quanto la suddivisione delle prestazioni in principale e secondarie legittima tale modalità di partecipazione.
Il Consiglio di Stato afferma però che nel caso di specie, con l’attribuzione della prestazione in misura pari al 50% tra le due imprese, il relativo sub-raggruppamento orizzontale risulta privo di propria mandataria e dunque strutturato in violazione dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
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In conclusione si ritiene che l’obbligo per la mandataria di “eseguire le prestazioni in misura maggioritaria” non deve riferirsi solo al raggruppamento nel suo complesso, ma anche ai singoli sub-raggruppamenti orizzontali che compongono il RTI misto.
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Si sottolinea, inoltre, che tale vizio di costituzione non può essere sanato neppure mediante soccorso istruttorio, in quanto la successiva modifica della ripartizione di quote tra le imprese del raggruppamento si tradurrebbe in un’inammissibile modifica sostanziale dell’offerta.
Per leggere la sentenza completa clicca qui
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